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Avvocato Generale della UE: gli obblighi di iscrizione al ROC non posso essere imposti ad operatori on line non stabiliti.

Come è noto, gli obblighi di iscrizione, pagamento di contributi annuali e fornitura di rilevanti informazioni societarie sono stati estesi nel corso del tempo a categorie di soggetti rilevanti nei mercati digitali. Le modifiche apportate nel 2021 da AGCOM alla Delibera 666/2008 a seguito della applicabilità del Regolamento UE 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, hanno incluso fra i soggetti obbligati a iscriversi al ROC, a pagare i contributi annuali e a fornire le informazioni societarie anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, anche se non stabiliti in Italia ma in un altro Stato Membro. Ebbene, vari soggetti (Airbnb, Google, Amazon Services Europe, Vacation Rentals, Expedia, tra gli altri) hanno citato l'Italia davanti alla Corte di Giustizia UE e le recenti conclusioni dell'Avvocato Generale hanno evidenziato che il diritto dell'Unione e, più specificamente, la direttiva sul commercio elettronico ostano effettivamente all'applicazione di obblighi di carattere generale ed astratto ad un prestatore di servizi online che - pur operante in Italia - è comunque stabilito in un altro Stato membro. Sempre per l'Avvocato Generale, non è accettabile la posizione dell'Italia, che asserisce che le norme sul ROC come integrate nel 2021 sono attuative degli obblighi previsti dal Regolamento 2019/1150. 
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