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Firme digitali: negata la possibilità di sottoscrivere le liste elettorali con firma digitale ad un elettore con disabilità: questione rinviata alla Consulta.

Il Tribunale di Civitavecchia solleva questione di legittimità costituzionale in merito alla preclusione, per le persone con disabilità impossibilitate a firmare, di sottoscrivere una lista di candidati per la presentazione alle elezioni regionali ex art. 9 L. n. 108/1968 con firma digitale.

Un cittadino italiano con disabilità intendeva esercitare il proprio diritto di sottoscrizione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, in base all'art. 9 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108. Egli, impossibilitato ad apporre una firma autografa per le sue condizioni di salute, si era dotato di una firma digitale in grado di usare autonomamente.

Il gruppo politico al quale questi si rivolgeva gli rappresentava che l'art. 9 delle L. n. 108/1968, secondo l'interpretazione adottata dai competenti Uffici elettorali, escludeva la possibilità di apporre le firme in formato digitale e che tale preclusione derivava anche dall'art. 2, comma 6, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il cittadino si rivolgeva, quindi, alla Regione Lazio, invitandola formalmente a dichiarare espressamente la possibilità di apporre la sottoscrizione prevista dall'art. 9, L. n. 108/1968 con firma digitale.

La richiesta presentata dal cittadino rimaneva priva di riscontro, mentre la medesima richiesta – presentata da parte di un'Associazione – trovava la conferma, da parte della Regione, dell'impossibilità di raccogliere la sottoscrizione attraverso firma digitale.

Il cittadino, dunque, si rivolgeva al Tribunale di Civitavecchia chiedendo di «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di sottoscrivere una lista di candidati per la presentazione alle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 9, L. n. 108/1968, con la propria firma digitale» e, in via subordinata, «accogliere le conclusioni che precedono […] previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale di legittimità costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 9, della L. n. 108/1968 e dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 82/2005, per violazione degli artt. 2, 3, 48,49 della Costituzione».
 
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