TUTELA DEI DATI PERSONALI
Corte europea dei Diritti Umani (CEDU): viola l’articolo 8 della Convenzione sui Diritti Umani il giudice che estrae i dati personali dal cellulare dell’avvocato.
Il caso riguarda la conduzione di un'indagine giudiziaria da parte di un magistrato francese distaccato presso i tribunali monegaschi. La ricorrente è un avvocato un cui cliente è stato dalla stessa accusato di aver registrato di nascosto una conversazione durante un pasto privato. Dopo aver denunciato il reato di violazione della privacy, la ricorrente ha consegnato il suo telefono cellulare alla polizia in modo che la registrazione del reato potesse essere esaminata e la sua buona fede provata.
Il giudice istruttore, che era stato investito solo del compito di verificare l'autenticità della registrazione e l'esame del contenuto della conversazione alla luce del diritto penale monegasco, ha deciso invece di avviare un'indagine telefonica ad ampio raggio, senza alcuna reale limitazione in termini di tempo o di portata della ricerca, consentendo così di svolgere un'indagine "esplorativa".
La Corte EDU ha ritenuto che le indagini intraprese dal giudice istruttore sul telefono cellulare di un avvocato e il recupero massiccio e indiscriminato di dati personali, compresi quelli precedentemente cancellati, siano andati oltre l'ambito del mandato, che riguardava esclusivamente atti di violazione della privacy, e che tali indagini esorbitanti non siano state accompagnate da garanzie che rispettassero lo status di avvocato della ricorrente e il segreto professionale.
Il giudice istruttore, che era stato investito solo del compito di verificare l'autenticità della registrazione e l'esame del contenuto della conversazione alla luce del diritto penale monegasco, ha deciso invece di avviare un'indagine telefonica ad ampio raggio, senza alcuna reale limitazione in termini di tempo o di portata della ricerca, consentendo così di svolgere un'indagine "esplorativa".
La Corte EDU ha ritenuto che le indagini intraprese dal giudice istruttore sul telefono cellulare di un avvocato e il recupero massiccio e indiscriminato di dati personali, compresi quelli precedentemente cancellati, siano andati oltre l'ambito del mandato, che riguardava esclusivamente atti di violazione della privacy, e che tali indagini esorbitanti non siano state accompagnate da garanzie che rispettassero lo status di avvocato della ricorrente e il segreto professionale.