DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Per la Commissione UE il modello “Pay or consent” adottato da Meta vìola il Digital Markets Act.
La Commissione UE ha informato Meta delle sue conclusioni preliminari secondo cui il suo modello pubblicitario "pay or consent" non è conforme al Digital Markets Act (DMA). Secondo la Commissione, tale scelta binaria costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non fornisce loro una versione meno personalizzata ma equivalente dei social network di Meta.
Le piattaforme online spesso raccolgono dati personali attraverso servizi propri e di terze parti per fornire servizi pubblicitari online. Grazie alla loro posizione significativa nei mercati digitali, i gatekeeper sono stati in grado di imporre termini di servizio alla loro vasta base di utenti, raccogliendo così grandi quantità di dati personali. Ciò ha dato loro potenziali vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno accesso a una quantità così grande di dati, sollevando così forti barriere alla fornitura di servizi di pubblicità online e servizi di social network.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della legge sui mercati digitali (Regolamento UE 2022/1925), i gatekeeper devono chiedere il consenso degli utenti per combinare i loro dati personali tra i servizi di piattaforma di base designati e altri servizi e, se un utente rifiuta tale consenso, dovrebbe avere accesso a un'alternativa meno personalizzata ma equivalente.
Le piattaforme online spesso raccolgono dati personali attraverso servizi propri e di terze parti per fornire servizi pubblicitari online. Grazie alla loro posizione significativa nei mercati digitali, i gatekeeper sono stati in grado di imporre termini di servizio alla loro vasta base di utenti, raccogliendo così grandi quantità di dati personali. Ciò ha dato loro potenziali vantaggi rispetto ai concorrenti che non hanno accesso a una quantità così grande di dati, sollevando così forti barriere alla fornitura di servizi di pubblicità online e servizi di social network.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della legge sui mercati digitali (Regolamento UE 2022/1925), i gatekeeper devono chiedere il consenso degli utenti per combinare i loro dati personali tra i servizi di piattaforma di base designati e altri servizi e, se un utente rifiuta tale consenso, dovrebbe avere accesso a un'alternativa meno personalizzata ma equivalente.