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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge sula Cybersicurezza nazionale.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 la Legge 28 giugno 2024, n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”.
Il testo è composto da 24 articoli che introducono, tra le altre modifiche:
Tra le diverse novità è prevista anche l'introduzione di un 3 comma nell'art. 629 c.p. (estorsione), a sua volta richiamato nell'art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti, secondo cui «chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».
Il testo è composto da 24 articoli che introducono, tra le altre modifiche:
- pene più severe per reati quali l'accesso abusivo a sistema informatico o il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- un allargamento del perimetro dei soggetti tenuti a rafforzare le proprie difese;
- nuovi delitti come l'estorsione informatica;
- allungamento dei tempi d'indagine e si favorisce il ricorso alle intercettazioni;
- la centralità, per i reati più gravi, della Procura antimafia;
- una procedura di allarme e di collaborazione con Acn, l'Agenzia per la cyber sicurezza, per gli interventi riparatori;
- una modalità di intervento quando ci sono competenze concorrenti, per esempio, di Acn e della polizia giudiziaria;
- rafforzamento dell'azione contro i crimini informatici, con l'individuazione di nuove fattispecie di reato e l'uso di più efficaci strumenti di indagine.
Tra le diverse novità è prevista anche l'introduzione di un 3 comma nell'art. 629 c.p. (estorsione), a sua volta richiamato nell'art. 24-bis D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti, secondo cui «chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità».