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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Cassazione: in caso di bonifico errato la banca è responsabile se non verifica la cor-rispondenza tra IBAN e beneficiario e non può appellarsi alla privacy per rifiutare di fornire i dati personali del percettore per errore.

Una banca, nel dare esecuzione all’ordine di bonifico di un proprio cliente, non si era avveduta della mancata corrispondenza tra il codice IBAN riportato nell’ordine medesimo e il nominativo del beneficiario indicato. Richiesta dal cliente di fornire i dati del percettore per errore delle somme, la banca si era rifiutata sostenendo di non poter accogliere la richiesta del cliente a causa della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema, al contrario, con ordinanza n. 17415/2024, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «in tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici”.
 
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