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Pubblicato il D.lgs. 4 settembre 2024, n. 134 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici”.

Con la Direttiva (UE) 2022/2557 (Direttiva CER) si interviene per:

realizzare un adeguato livello di armonizzazione nell'individuazione dei settori, dei sottosettori e delle categorie dei soggetti qualificabili come critici;
rafforzare la loro resilienza, intesa come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, mitigare, assorbire, adattarsi e ripristinare le proprie capacità operative a seguito di incidenti che possono perturbare la fornitura di servizi essenziali.
Soggetto critico: un soggetto pubblico o privato individuato nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A del presente provvedimento. I soggetti critici sono individuati almeno nei seguenti settori:

•           energia;
•           trasporti;
•           bancario;
•           infrastrutture dei mercati finanziari;
•           salute;
•           acqua potabile;
•           acque reflue;
•           Infrastrutture digitali;
•           spazio;
•           produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti;
•           enti della pubblica amministrazione.

Nello specifico, il D.lgs. n. 134/2024 stabilisce:
  • misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente siano forniti senza impedimenti nonché criteri per l'individuazione dei soggetti critici;
  • obblighi per i soggetti critici, volti a rafforzarne la resilienza, fino al raggiungimento di un livello elevato, e a rafforzarne la capacità di fornire i servizi essenziali, nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento;
  • misure per il sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti ai soggetti critici;
  • disposizioni riguardanti la vigilanza e l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei soggetti critici;
  • disposizioni riguardanti l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea e le missioni di consulenza della Commissione europea finalizzate a valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi;
  • disposizioni per la predisposizione della strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici;
  • la disciplina della valutazione del rischio da parte dello Stato e della valutazione del rischio da parte dei soggetti critici;
  • l'istituzione del Comitato interministeriale per la resilienza, nonché l'individuazione delle autorità settoriali competenti e del punto di contatto unico;
  • le modalità di cooperazione con gli altri Stati membri e con la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo per la resilienza dei soggetti critici.

Misure di resilienza dei soggetti critici.

I soggetti critici dovranno adottare e applicare misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni pertinenti fornite in merito alla valutazione del rischio dello Stato, messe a disposizione dal PCU.
Il punto di contatto unico (PCU), istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al esercita le funzioni di:

o          assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi;
o          coordinare le attività di sostegno ai soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza;
o          ricevere, da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti, le notifiche degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali;
o          promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche;
o          coordinare l'attività delle autorità competenti.

Nello specifico, è prevista:
  • l'adozione di una strategia.
  • una valutazione del rischio, con l'adozione di misure tecniche, di sicurezza e organizzative, adeguate e proporzionate per garantire la resilienza e ripristinare le capacità operative in caso di incidenti;
  • il contrasto e il resistere alle conseguenze degli incidenti, nonché la loro mitigazione, anche considerando procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi, nonché pratiche di allerta;
  • la notifica senza ritardo all'autorità competente degli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali;
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