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Corte Suprema di Cassazione: valido l’appello telematico anche se la parte si è costituita con copia analogica di documenti nativi digitali.

La controversia giunge in Cassazione. Secondo i ricorrenti, il deposito della copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con la relativa attestazione di conformità sostituiva a tutti gli effetti il deposito dell'originale telematico. Inoltre, vi era da considerare che tale atto non era stato contestato dalle controparti; né era stata proposta la querela di falso; ragion per cui doveva essere considerata illegittima la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza del 4 novembre 2024, n. 28207 ritiene il motivo fondato. Il Giudice di secondo grado, spiega la Suprema Corte, aveva accertato che «il difensore degli appellanti principali, che aveva notificato l'atto d'appello in forma telematica, si è costituito nel giudizio secondo le tradizionali forme cartacee, depositando copie analogiche di documenti nativi digitali (della citazione, della relazione di notificazione, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata, munite di attestazione di conformità), senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti». E con la comparsa conclusionale la difesa degli appellanti aveva provveduto al deposito della relazione di notifica dell'appello corredata dalle ricevute di accettazione e di consegna in formato digitale.

La Cassazione non condivide «il rigore formale della Corte d'appello» secondo cui nel caso di costituzione telematica dell'appellante la prova della notificazione mediante posta elettronica certificata della citazione introduttiva del processo d'appello deve essere fornita, entro l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., unicamente con modalità telematiche.

Non vi è infatti l'obbligo di produrre la notifica in modalità telematica. Per questi motivi, accoglie il ricorso con ordinanza n. 28207 del 4 novembre 2024.
 
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