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In vigore dal 25 Gennaio 2025 le nuove norme per lo svolgimento della mediazione civile e commerciale con modalità telematiche.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2025 n. 7 del decreto legislativo 216/2024 - correttivo della Cartabia e in vigore dal 25 gennaio 2025 - sono state introdotte importanti novità e aggiornamenti al sistema della mediazione civile e commerciale, con l’obiettivo di rendere più efficiente e moderna la mediazione.
Il nuovo articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010 – rubricato Mediazione in modalità telematica – dispone la digitalizzazione del processo di mediazione, con il consenso delle parti. In tal caso, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti con le firme digitali. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma digitale da parte dei soggetti che vi sono tenuti (il documento va immediatamente firmato e restituito al mediatore). Il mediatore, ricevuto il documento e verificata l'apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
Il nuovo articolo 8-ter del d.lgs. 28/2010 – rubricato Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto – prevede che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, purché questo assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
Il nuovo articolo 8-bis del d.lgs. 28/2010 – rubricato Mediazione in modalità telematica – dispone la digitalizzazione del processo di mediazione, con il consenso delle parti. In tal caso, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti con le firme digitali. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma digitale da parte dei soggetti che vi sono tenuti (il documento va immediatamente firmato e restituito al mediatore). Il mediatore, ricevuto il documento e verificata l'apposizione, la validità e l’integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
Il nuovo articolo 8-ter del d.lgs. 28/2010 – rubricato Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto – prevede che ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, purché questo assicuri la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.