DIRITTO DEI CONSUMATORI
Antitrust: false informazioni e mancata consegna della merce venduta online? È pratica commerciale scorretta e va sanzionata.
A seguito dell’attività istruttoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento del 18 settembre 2013, n. 24521 si è pronunciata in merito alla scorrettezza delle pratiche commerciali di una s.r.l che svolgeva attività di vendita online di prodotti informatici e di telefonia mobile ed elettrodomestici, mediante differenti siti web.
Nel caso si specie la società, in un numero consistente di casi, dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo del bene e delle spese di consegna, non provvedeva a consegnare la merce, opponendo generalmente la mancanza della disponibilità del bene specifico ovvero svariate difficoltà nella sua reperibilità. In merito ad alcuni ordini proponeva poi la sostituzione del prodotto con uno differente, previo pagamento di un surplus di prezzo, ovvero sollecitando il consumatore a formulare una richiesta di annullamento dell’evasione, ovvero negando allo stesso la possibilità di ritirare personalmente i beni non consegnati.
In particolar modo, la società poneva in essere una strategia commerciale basata sulla reiterazione di tre condotte ritenute dall’Antitrust lesive degli interessi dei consumatori e pertanto scorrette ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo.
In primo luogo la s.r.l diffondeva informazioni non veritiere in merito alla disponibilità ed ai tempi di consegna dei prodotti e ometteva informazioni rilevanti in sede di invito all’acquisto. Rispetto alla disponibilità del bene veniva rilevato il mancato aggiornamento della realtà degli ordini, ben rappresentato dal costante perdurare della dicitura prodotto “disponibile” a prescindere dall’esito della catena distributiva. In merito alla consegna, oltre ad un generale mancato rispetto del termine massimo ex articolo 54, comma 1, ovvero la mancata consegna stessa, si rilevava a sostegno della scorrettezza dell’operare del professionista, l’assenza di un magazzino con i prodotti venduti e l’assenza di rapporti contrattuali con i fornitori dei medesimi. Pertanto secondo l’AGCM è ravvisabile una omissione di informazioni in merito al modello di business adottato e ai conseguenti possibili ritardi o difficoltà nell’evasione degli ordini.
Secondo l’Autorità queste due condotte, interpretate come un’unica pratica commerciale avuto riguardo alla finalità perseguita, quale l’alterazione del normale processo di formazione della volontà dell’acquirente e alle modalità di coartazione della stessa, sono da ritenersi lesive ai sensi degli articoli 20 e 21,comma 1, lettera b) e articolo 23, lettera e). Pertanto commina una sanzione di euro 20.000.
In secondo luogo l’Autorità constata la creazione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali. Evidente è la mancata predisposizione e/o esercizio di efficienti sistemi per comunicare con il professionista, la reiterata diffusione di informazioni non veritiere sullo stato di evasione e consegna, nonché l’omessa/ritardata corresponsione del rimborso nelle ipotesi di mancata consegna accompagnata inoltre da informazioni non vere circa tali operazioni (nonché l’invio di titoli di credito privi di copertura). L’Antitrust rileva, in aggiunta, che la società rimanda ad una non specificata normativa per la dilazione del rimborso stesso e la mancata predisposizione di misure ripristinatorie nei casi di consegna di prodotto non conforme. Ciò in violazione dell’articolo 20, 24, 25 lettera d). Pertanto commina una sanzione di importo corrispondente a 25.000 euro.
Da ultimo, la diffusione di informazioni non veritiere, ovvero incomplete, in merito ai contenuti ed alle modalità di esercizio di diritti contrattuali. Per l’esercizio del diritto di recesso ex art. 64, non è infatti sufficiente l’indicazione di 10 giorni senza la specificazione “giorni lavorativi” e alcun richiamo al dies a quo per il computo del termine di decorrenza, nonché le incomplete informazioni rispetto alla sede della società e le modalità/tempi di restituzione/ritiro del bene. Allo stesso modo, data la mancata chiarezza, non sono conformi le informazioni riguardanti il contenuto e le modalità di attivazione della garanzia legale che sempre deve essere prestata dal professionista. Pertanto, accertando la violazione dell’articolo 20 e 21, comma 1, lettera g), nel caso di specie l’Antitrust delibera di irrogare la sanzione amministrativa di 5.000 euro.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 18 settembre 2013, n. 24521)
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