TUTELA DEI DATI PERSONALI
Tribunale di Bolzano: nei processi civili i giudici devono ordinare l’oscuramento dei dati per-sonali eccedenti e limitare l’accesso ai fascicoli processuali.
Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza resa nel procedimento n. 3662/2023 relativo a un accertamento tecnico di ufficio in cui – stante la natura delicata di alcuni dati personali - una delle parti aveva richiesto al giudice l’applicazione dei principi di protezione dei dati, ha applicato i principi richiamati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2/3/2023 sulla necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati personali trattati nei procedimenti civili, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità difensive.
Di conseguenza, non solo le parti del procedimento possono fare uso dei dati e delle informazioni contenute in qualsiasi atto del procedimento solo limitatamente alle finalità di azione o difesa, ma lo stesso giudice è obbligato a ordinare l’oscuramento di dati personali che in quegli atti risultino eccedenti. Gli stessi principi impongono anche di limitare l’accesso ai fascicoli di causa.
La Corte di Giustizia UE aveva stabilito nel 2023 che pur avendo le parti il diritto di accedere alle prove necessarie per dimostrare adeguatamente la fondatezza delle loro richieste, anche se queste prove possono includere dati personali delle parti o di terzi, tuttavia spetta ai giudici stabilire se l’acquisizione dei dati personali sia adeguata e pertinente rispetto agli scopi difensivi e se tale obiettivo non possa essere realizzato ricorrendo a mezzi di prova meno invasivi. Se il giudice ritiene che siano a rischio i principi di proporzionalità e minimizzazione, deve imporre alle parti misure supplementari come la pseudonimizzazione, la limitazione dell’accesso del pubblico al fascicolo o l’ordine alle parti di non utilizzare i dati per finalità diverse da quelle della produzione della prova.
Di conseguenza, non solo le parti del procedimento possono fare uso dei dati e delle informazioni contenute in qualsiasi atto del procedimento solo limitatamente alle finalità di azione o difesa, ma lo stesso giudice è obbligato a ordinare l’oscuramento di dati personali che in quegli atti risultino eccedenti. Gli stessi principi impongono anche di limitare l’accesso ai fascicoli di causa.
La Corte di Giustizia UE aveva stabilito nel 2023 che pur avendo le parti il diritto di accedere alle prove necessarie per dimostrare adeguatamente la fondatezza delle loro richieste, anche se queste prove possono includere dati personali delle parti o di terzi, tuttavia spetta ai giudici stabilire se l’acquisizione dei dati personali sia adeguata e pertinente rispetto agli scopi difensivi e se tale obiettivo non possa essere realizzato ricorrendo a mezzi di prova meno invasivi. Se il giudice ritiene che siano a rischio i principi di proporzionalità e minimizzazione, deve imporre alle parti misure supplementari come la pseudonimizzazione, la limitazione dell’accesso del pubblico al fascicolo o l’ordine alle parti di non utilizzare i dati per finalità diverse da quelle della produzione della prova.