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Corte Suprema di Cassazione: la deindicizzazione di articoli di cronaca giudiziaria può essere richiesta solo dopo la sentenza assolutoria definitiva.

Con la recente sentenza n. 31859/2024, la Suprema Corte ha affrontato un caso relativo alla deindicizzazione di articoli di cronaca giudiziaria, confermando la necessità di bilanciare il diritto all’oblio e il diritto di cronaca.

Il diritto alla deindicizzazione rappresenta uno strumento per la tutela della riservatezza e dell’identità personale. La Corte ribadisce che l’applicazione di tale diritto deve essere valutata rispetto al principio di proporzionalità, considerando l’interesse pubblico alla memoria storica e il diritto dell’individuo alla protezione dei dati personali. In questo contesto, il trattamento dei dati da parte degli editori e dei motori di ricerca viene scrutinato con particolare attenzione.

La decisione sottolinea che la deindicizzazione può essere richiesta solo dopo una sentenza di assoluzione definitiva, in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e alla giurisprudenza consolidata. In tale prospettiva, la Corte sottolinea che l’esigenza di deindicizzazione non può essere fondata esclusivamente sul lungo periodo intercorso dalla pubblicazione delle notizie di cronaca, ma debba invece considerare il contesto complessivo, incluso il momento processuale in cui si trova la vicenda giudiziaria.

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva richiesto la rimozione o la deindicizzazione di articoli collegati a una vicenda giudiziaria non ancora conclusa al momento della richiesta. La Corte ha confermato l’inammissibilità della domanda, rilevando che la deindicizzazione non può essere riconosciuta fino alla conclusione definitiva del procedimento penale con esito favorevole per l’interessato. La decisione si fonda sul bilanciamento tra i diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla riservatezza (artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) e il diritto di cronaca (art. 21 Cost.).

La sentenza richiama anche l’introduzione dell’art. 64-ter c.p.p. con la Riforma Cartabia, che disciplina espressamente il diritto alla deindicizzazione per coloro che abbiano ottenuto una sentenza di proscioglimento o archiviazione. Tale norma prevede che la cancelleria del giudice annoti il diritto alla deindicizzazione o alla preclusione dell’indicizzazione direttamente sugli atti, garantendo maggiore tutela e semplificazione procedurale per gli interessati.
 
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