DIRITTO DEI CONSUMATORI
La Suprema Corte di Cassazione chiarisce i confini” del foro esclusivo del consumatore nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
In tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l'iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura. (Cass., sez. VI Civile, Ord. n.24731 del 4.6.2011) |