DIRITTO D'AUTORE
Avvocato Generale UE: un Internet Service Provider può essere obbligato a chiudere un sito pirata.
Secondo l'avvocato generale delle Corte Ue, deve essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio.
Un internet provider può essere obbligato a bloccare ai suoi clienti l'accesso a un sito internet che viola il diritto d'autore: è quanto afferma l'avvocato generale Cruz Villalon nelle conclusioni della causa tra l'internet provider austriaco UPC Telekabel Wien e società Constantin Film Verleih e Wega Filmproduktionsgesellschaft. Le conclusioni dell'avvocato generale delle Corte Ue in genere sono riprese nelle sentenze dei giudici dei paesi europei. In base al diritto dell'Unione, spiega l'avvocato generale, gli Stati membri devono assicurare che i titolari dei diritti d'autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti. I fornitori di accesso a internet (gli internet provider) vanno considerati come intermediari.
Nella prassi i gestori di un sito internet illegale o tali internet provider di siti online operano di frequente al di fuori dei confini europei oppure occultano la loro identità, così da non poter essere perseguiti. La suprema Corte austriaca "ha chiesto quindi alla Corte se anche il provider, che si limiti a procurare agli utenti l'accesso a internet di un sito internet illegale, debba essere considerato un intermediario da prendere in considerazione nel caso in cui i suoi servizi siano utilizzati da un terzo - quale il gestore di un sito internet illegittimo - per la violazione di un diritto d'autore, di modo che anch'esso possa essere assoggettato ad un provvedimento inibitorio".
Su domanda della Constantin Film e della Wega i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno proibito all'UPC di fornire un accesso ai suoi clienti al sito internet kino.to. Tale sito internet permette agli utenti l'accesso a film i cui diritti ricadono nella titolarità della Constantin e della Wega, che possono essere visti in streaming oppure scaricati. L'UPC non ha alcun rapporto giuridico con i gestori del sito internet e non metteva a loro disposizione né un accesso a internet né uno spazio per la memorizzazione. Secondo la suprema Corte austriaca, si può però ritenere con quasi assoluta certezza che alcuni clienti dell'UPC abbiano fruito dell'offerta di kino.to.
Perciò l'avvocato è del parere che anche l'internet provider dell'utente di un sito internet che viola il diritto d'autore debba essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio.
L'Avvocato Generale ha così concluso:
1. L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un soggetto che mette a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, e pertanto viola i diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, utilizza i servizi del fornitore di accesso a Internet dei soggetti che accedono a tali materiali.
2. Non è compatibile con il necessario bilanciamento dei diritti fondamentali da effettuarsi nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 vietare ad un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l’accesso ad un determinato sito Internet che viola il diritto d’autore. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l’attuazione del divieto.
3. Una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito Internet, imposta nei confronti di un provider in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non è, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possa essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche. Spetta ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali.
Un internet provider può essere obbligato a bloccare ai suoi clienti l'accesso a un sito internet che viola il diritto d'autore: è quanto afferma l'avvocato generale Cruz Villalon nelle conclusioni della causa tra l'internet provider austriaco UPC Telekabel Wien e società Constantin Film Verleih e Wega Filmproduktionsgesellschaft. Le conclusioni dell'avvocato generale delle Corte Ue in genere sono riprese nelle sentenze dei giudici dei paesi europei. In base al diritto dell'Unione, spiega l'avvocato generale, gli Stati membri devono assicurare che i titolari dei diritti d'autore possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da un terzo per violare i loro diritti. I fornitori di accesso a internet (gli internet provider) vanno considerati come intermediari.
Nella prassi i gestori di un sito internet illegale o tali internet provider di siti online operano di frequente al di fuori dei confini europei oppure occultano la loro identità, così da non poter essere perseguiti. La suprema Corte austriaca "ha chiesto quindi alla Corte se anche il provider, che si limiti a procurare agli utenti l'accesso a internet di un sito internet illegale, debba essere considerato un intermediario da prendere in considerazione nel caso in cui i suoi servizi siano utilizzati da un terzo - quale il gestore di un sito internet illegittimo - per la violazione di un diritto d'autore, di modo che anch'esso possa essere assoggettato ad un provvedimento inibitorio".
Su domanda della Constantin Film e della Wega i giudici dei precedenti gradi di giudizio hanno proibito all'UPC di fornire un accesso ai suoi clienti al sito internet kino.to. Tale sito internet permette agli utenti l'accesso a film i cui diritti ricadono nella titolarità della Constantin e della Wega, che possono essere visti in streaming oppure scaricati. L'UPC non ha alcun rapporto giuridico con i gestori del sito internet e non metteva a loro disposizione né un accesso a internet né uno spazio per la memorizzazione. Secondo la suprema Corte austriaca, si può però ritenere con quasi assoluta certezza che alcuni clienti dell'UPC abbiano fruito dell'offerta di kino.to.
Perciò l'avvocato è del parere che anche l'internet provider dell'utente di un sito internet che viola il diritto d'autore debba essere considerato come un intermediario i cui servizi sono utilizzati da un terzo per violare il diritto d'autore e di conseguenza deve essere preso in considerazione quale destinatario del provvedimento inibitorio.
L'Avvocato Generale ha così concluso:
1. L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un soggetto che mette a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, e pertanto viola i diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, utilizza i servizi del fornitore di accesso a Internet dei soggetti che accedono a tali materiali.
2. Non è compatibile con il necessario bilanciamento dei diritti fondamentali da effettuarsi nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 vietare ad un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l’accesso ad un determinato sito Internet che viola il diritto d’autore. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l’attuazione del divieto.
3. Una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito Internet, imposta nei confronti di un provider in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non è, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possa essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche. Spetta ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali.