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DIRITTO D'AUTORE

Cassazione: se il giudizio non verte sui diritti di proprietà intellettuale, la competenza è del Tribunale ordinario.

Con Ordinanza n. n. 24418 del 29 ottobre 2013, la Cassazione è tornata a decidere sul tema della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, e, sulla base di precedenti di legittimità, ha precisato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 (oggi sezione specializzata in materia di impresa), si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale, sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva (si veda, ex multis, Cass. n. 921/2009; Cass. n. 12153/2010).

Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. puri, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza.

In sostanza: se il giudizio non verte sui diritti di proprietà intellettuale, la competenza è del Tribunale ordinario.

(Fonte: Sito web www.dirittod'autore.it - Titolarià dei contenuti: Avv. Giovanni D'Ammassa).
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