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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte Suprema di Cassazione - Segnalazione dati al CRIF: non è responsabile il gestore se l'omessa cancellazione è fortuita.

In caso di segnalazione di dati ai sistemi di informazione creditizia, nessuna responsabilità può essere ascritta al gestore ove l'omessa cancellazione sia riconducibile al caso fortuito come nel singolare e congiunto caso non solo di omonimia ma anche di omocodia.

 L'annotazione del nominativo presso le banche dati private rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11,  D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), in forza del quale il trattamento dei dati personali deve essere effettuato con diligenza - dovendo, in particolare, i dati essere «trattati in modo lecito e secondo correttezza» (lett. a) - e deve, altresì, rispondere a requisiti di esattezza e di aggiornamento (lett. c). In particolare, il parametro della valutazione della responsabilità non è quello dell'ordinaria diligenza, bensì quello previsto per le «attività pericolose» richiamato dall'art. 15 del citato D.lgs. n. 196/2003.

Questi, in sintesi, i principi enunciati dal giudice di legittimità in una recente decisione.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la sentenza con la quale il giudice del merito aveva rigettato la domanda proposta da una signora nei confronti di una società per ottenere il risarcimento dei danni che l'attrice assumeva di aver subito in conseguenza dell'illecito trattamento dei dati personali consistito nella mancata cancellazione dai sistemi di informazione creditizia delle segnalazioni a suo carico.

Il giudice del merito aveva ritenuto che la segnalazione del nominativo della ricorrente al CRIF fosse ascrivibile ad un singolare caso non solo di omonimia ma anche di omocodia.

La Cassazione ha ritenuto incensurabile pronuncia impugnata. Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, precisa la Corte regolatrice, il giudice del merito non ha affatto ritenuto che fosse sufficiente la prova negativa da parte della società resistente di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma, al contrario, ha ritenuto che fosse stata fornita la prova positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, implicitamente, ma inequivocabilmente, assimilando al fortuito l'assoluta peculiarità della situazione di omonimia e omocodia verificatasi nel caso concreto.

 

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