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Avvocati: nota del CNF su fatturazione elettronica obbligatoria per le prestazioni fornite alle P.A.


Nella seduta amministrativa del 20 giugno scorso, il CNF ha approvato una nota nella quale fornisce indicazioni utili agli avvocati che, dal 6 giugno scorso, sono tenuti a trasmettere in formato elettronico le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e assistenza. Nei confronti di tutti gli altri apparati della P.A. l'obbligo decorrerà dal 31 marzo del 2015. A partire da tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento fino all'invio del documenti in formato elettronico.

 

Con circolare n.   12-C-2014 del 24 giugno scorso il Consiglio Nazionale forense fornisce una nota informativa  a supporto di tutti i professionisti, titolari di partita Iva, che, a partire dal 6 giugno sono tenuti a emettere fattura elettronica a fronte di prestazioni professionali fornite a:

  • Ministeri (tra cui quello di Giustizia, anche tramite gli Uffici giudiziari),
  • Casse di previdenza e
  • Agenzie fiscali.

Lo stesso obbligo decorerrà invece  dal 31 marzo 2015 nei confronti di tutte le altre Amministrazioni.

Come si legge nella nota diffusa dal CNF «l’avvocato è tenuto alla fattura elettronica anche per prestazioni professionali erogate in regime di patrocinio a spese dello stato.

Gli avvocati potranno essere supportati in questa operazione anche da intermediari (banche, poste, altri professionisti).
Il Ministero della Giustizia ha annunciato peraltro una seconda nota esplicativa con specifico riferimento alle “spese di giustizia”, tra cui rientrano i pagamenti per patrocinio a spese dello stato e compensi a custodi, ausiliari etc.

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