DIRITTO D'AUTORE
Corte di Giustizia UE: Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica.
Gli Stati membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca
In forza della direttiva sul diritto d’autore gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Siffatta facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema tedesca) ha richiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata di tale facoltà di cui la Germania ha fatto uso.
Il supremo giudice tedesco è stato chiamato a dirimere una controversia tra il Politecnico di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG. La biblioteca di detta università ha digitalizzato un libro edito dalla Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica. Essa ha rifiutato la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici («E-books») i manuali pubblicati da quest’ultima (tra i quali rientra il libro in questione). La Eugen Ulmer mira a impedire all’università di digitalizzare il libro in questione e intende negare agli utenti della biblioteca la possibilità, a partire da posti di lettura elettronica, di stampare il libro o memorizzarlo su una chiave USB e/o di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca.
Nella sentenza la Corte dichiara innanzitutto che, anche qualora il titolare dei diritti proponga ad una biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto l’utilizzazione della sua opera, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati, altrimenti non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio.
La Corte afferma poi che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione.
Per contro, la Corte dichiara che tale diritto di comunicazione, che può essere accordato alle biblioteche accessibili al pubblico, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima.
La Corte aggiunge, tuttavia, che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso.
(Fonte: Comunicato Stampa 11.9.2014 nella causa C117-13 - Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia UE).
In forza della direttiva sul diritto d’autore gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Siffatta facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati.
Il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema tedesca) ha richiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata di tale facoltà di cui la Germania ha fatto uso.
Il supremo giudice tedesco è stato chiamato a dirimere una controversia tra il Politecnico di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG. La biblioteca di detta università ha digitalizzato un libro edito dalla Eugen Ulmer per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica. Essa ha rifiutato la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici («E-books») i manuali pubblicati da quest’ultima (tra i quali rientra il libro in questione). La Eugen Ulmer mira a impedire all’università di digitalizzare il libro in questione e intende negare agli utenti della biblioteca la possibilità, a partire da posti di lettura elettronica, di stampare il libro o memorizzarlo su una chiave USB e/o di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca.
Nella sentenza la Corte dichiara innanzitutto che, anche qualora il titolare dei diritti proponga ad una biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto l’utilizzazione della sua opera, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati, altrimenti non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio.
La Corte afferma poi che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione.
Per contro, la Corte dichiara che tale diritto di comunicazione, che può essere accordato alle biblioteche accessibili al pubblico, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima.
La Corte aggiunge, tuttavia, che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso.
(Fonte: Comunicato Stampa 11.9.2014 nella causa C117-13 - Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia UE).