TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nuovo Parere 9/2014 dei Garanti europei: per il fingerprinting necessario lo stesso consenso dei cookies.
I Garanti privacy nazionali riuniti nel Gruppo UE Articolo 29 si pronunciano sulle pratiche di fingerprinting (identificazione dei devices mediante incrocio di informazioni tecniche) come metodo di identificazione usato per le connessioni on line e le equiparano ai cookie, per cui è necessario richiedere l'assenso da parte dell'utente, al pari delle recenti regole in materia di cookies e identificatori (cfr. Provvedimento 8 Maggio 2014 del garante per la privacy italiano, obbligatorio dal 2 Giugno 2015).
L'uso dei metodi alternativi per identificare un utente sul Web, generalmente indicato con il termine di fingerprinting e condotto senza esplicita richiesta al consenso del visitatore per il trattamento dei dati personali, è una pratica assimilabile all'installazione dei cookie e pertanto regolabile con gli stessi strumenti in difesa della privacy.
La decisione arriva come corollario al Parere 9/2014 pubblicato dai Garanti della privacy europei radunati nel Gruppo di Lavoro Articolo 29, documento che impone alle aziende operanti in rete la necessità di ottenere lo stesso consenso dell'utente al tracciamento del dispositivo di accesso che viene ora richiesto per il salvataggio dei cookie.
Il gruppo di lavoro Articolo 29 ha affermato l'idea per cui "le aziende non possono bypassare il consenso usando metodi occulti per tracciare gli utenti attraverso i loro dispositivi", mentre in precedenza il fingerprinting veniva considerata una pratica al di fuori delle regole europee in difesa della privacy online.
La presa di posizione di Articolo 29 arriva a confermare il dibattito di questi anni sulla regolamentazione dei metodi di tracciamento alternativi in rete, metodi che tra l'altro sono già ampiamente utilizzati dai siti Web e che hanno spinto il Garante della Privacy italiano a forzare un cambio di policy nelle pratiche di tracking adottate da Google.
(Fonte: Sito web Punto Informatico – www.punto-informatico.it – Autore: Alfonso Maruccia - Titolarità dei contenuti: Testata editoriale Punto Informatico edita da De Andreis Editore S.r.l. a socio unico, Gruppo Edizioni Master S.p.A.).
L'uso dei metodi alternativi per identificare un utente sul Web, generalmente indicato con il termine di fingerprinting e condotto senza esplicita richiesta al consenso del visitatore per il trattamento dei dati personali, è una pratica assimilabile all'installazione dei cookie e pertanto regolabile con gli stessi strumenti in difesa della privacy.
La decisione arriva come corollario al Parere 9/2014 pubblicato dai Garanti della privacy europei radunati nel Gruppo di Lavoro Articolo 29, documento che impone alle aziende operanti in rete la necessità di ottenere lo stesso consenso dell'utente al tracciamento del dispositivo di accesso che viene ora richiesto per il salvataggio dei cookie.
Il gruppo di lavoro Articolo 29 ha affermato l'idea per cui "le aziende non possono bypassare il consenso usando metodi occulti per tracciare gli utenti attraverso i loro dispositivi", mentre in precedenza il fingerprinting veniva considerata una pratica al di fuori delle regole europee in difesa della privacy online.
La presa di posizione di Articolo 29 arriva a confermare il dibattito di questi anni sulla regolamentazione dei metodi di tracciamento alternativi in rete, metodi che tra l'altro sono già ampiamente utilizzati dai siti Web e che hanno spinto il Garante della Privacy italiano a forzare un cambio di policy nelle pratiche di tracking adottate da Google.
(Fonte: Sito web Punto Informatico – www.punto-informatico.it – Autore: Alfonso Maruccia - Titolarità dei contenuti: Testata editoriale Punto Informatico edita da De Andreis Editore S.r.l. a socio unico, Gruppo Edizioni Master S.p.A.).