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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il Principato di Monaco non può beneficiare della protezione nell’Unione del marchio MONACO per determinati prodotti e servizi.

Il Principato di Monaco non può beneficiare della protezione nell’Unione del marchio MONACO per determinati prodotti e servizi Il termine « Monaco » designa l’origine o la destinazione geografiche dei prodotti e servizi interessati ed è privo di carattere distintivo.

Nel 2010, il governo del Principato di Monaco ha ottenuto, presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) , una registrazione internazionale relativa a l territorio dell’Unione europea. Tale registrazione, vertente sul marchio denominativo MONACO, è stata trasmessa per trattamento all’Ufficio per l’ armonizzazione nel mercato interno (UAMI) . 

Nel 2013, l’UAMI ha rifiutato la registrazione del marchio nell’Unione per determinati prodotti e servizi richiesti. L’UAMI ha basa to il suo rifiuto sul carattere descrittivo del marchio, in quanto il termine «Monaco» designava il territorio dallo stesso nome e, pertanto, in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione poteva intendersi che esso designava l’origine o la destinazione geografiche dei prodotti o servizi interessati. L’UAMI ha considerato , inoltre, che il marchio era chiaramente privo di carattere distintivo. La Marques de l’État de Monaco (MEM), società per azioni di diritto monegasco, succeduta al governo del Principato di Monaco in qualità di titolare del marchio, ha contesta to la decisione dell’UAMI dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e ne ha chiesto l’annullamento. 

Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione dell’UAMI . Il Tribunale ricorda, anzitutto, che il diritto dell’Unione, consente a qualsiasi persona giuridica, compreso un ente di diritto pubblico, di chiedere di beneficiare della protezione del marchio comunitario. 

Pertanto, lo stesso vale, certamente , per società aventi sede nel territorio di uno Stato terzo rispetto all’Unione, ma del pari per gli stessi Stati terzi, posto che essi sono persone giuridiche di diritto pubblico ai sensi del diritto dell’Unione . Ne consegue che, quando lo Stato monegasco ha chiesto che l’Unione fosse designata per la registrazione internazionale del marchio, esso si è collocato, da sé, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, di conseguenza, poteva vedersi opposto uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. In altri termini, il Principato di Monaco ha inteso volontariamente beneficiare dell’applicazione del diritto dell’Unione ed è, dunque, sottoposto alle sue regole, senza potersi valere di una legittimazione di principio ad essere titolare del marchio MONACO. 

Peraltro, il Tribunale rileva che il termine «monaco» corrisponde al nome di un principato conosciuto a livello mondiale , non fosse altro che a causa della notorietà della sua famiglia principesca, dell’organizzazione di un gran premio automobilistico di Formula 1 e di un festival del circo. La notorietà del Principato di Monaco vale ancor più tra i cittadini dell’Unione, segnatamente per le sue frontiere con uno Stato membro (la Francia), per la sua vicinanza con un altro Stato membro (l ’Italia) e per l ’ utilizzo della stessa moneta utilizzata da 19 dei 28 Stati membri, l’euro. Non si può dubita re, quindi, che il termine «monaco» evocherà, indipendentemente dall’appartenenza linguistica del pubblico di riferimento, il territorio geografico avente lo stesso nome. 

Il Tribunale rileva inoltre che l’UAMI ha correttamente definito il pubblico di riferimento (vale a dire i cittadini dell’Unione) e gli ha correttamente attribuito, in funzione dei prodotti e dei servizi interessati, un livello di attenzione ora medio ora elevato. Secondo il Tribunale, l’UAMI ha del pari correttamente considerato che il termine «monaco» poteva servire, nel commercio, per indicare la provenienza o la destinazione geografica o il luogo di prestazione di servizi , per cui il marchio presenta, per i prodotti e servizi interessati, un carattere descrittivo . Poiché un marchio descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo, il Tribunale dichiara l’assenza di carattere distintivo del marchio MONACO.

(Fonte: Sito web Curia – Comunicato Stampa  6/2015 –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

 
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