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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: esclusa la facoltà di opporre l'anonimato e il segreto bancario per chi viola il diritto d'autore on line.

Con la sentenza  nel caso C-580/13 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato il bilanciamento della tutela della proprietà intellettuale col segreto bancario, sancendo che la normativa nazionale che consente di opporlo, in maniera incondizionata ed illimitata, alle banche, nell’ambito dell’art. 8 §.1 Lett. C Direttiva 2004/48/CE (rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) relativo alle informazioni relative al nome e all’indirizzo del titolare di un conto, osta col diritto comunitario e nello specifico con l’art. 8 §.3 Lett. E di tale Direttiva.

Le banche non possono rifiutarsi di fornire le generalità dei titolari dei conti se hanno violato online il copyright.

Nella fattispecie il provento dell’illecito era stato versato sul conto di chi, tramite un sito specializzato, aveva venduto merce contraffatta, ma ciò pacificamente vale anche nei casi di chi l’acquista o scarica downloads da siti pirata o che violano il diritto d’autore altrui.
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