DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Tribunale di Milano - Sezione Specializzata IP su limitazione di brevetto e CTU.
Il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – è intervenuto per ribadire alcuni principi in materia di istanza di limitazione del brevetto ex art. 79 co.3 c.p.i. e partecipazione delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio (“CTU”). In particolare:
- una volta che il CTU ha acquisito i dati da analizzare alla presenza dei consulenti delle parti, le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare gli elementi di giudizio, sulla base dei dati acquisiti, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche, per le quali è previsto l’intervento delle parti;
- la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d’ufficio;
- non è possibile depositare istanza di limitazione del brevetto in corso di causa (così come consentito dall’art. 79 co. 3 CPI poiché tale disposizione va comunque coordinata con le regole proprie del processo ed in particolare, con il principio secondo cui «le domande delle parti rimangono fissate nei termini articolati in sede di precisazione delle conclusioni e non può essere ammessa una modifica, sia pure in termini asseritamente limitativi del brevetto, che vada ad incidere sul contraddittorio tecnico».