REATI INFORMATICI
Suprema Corte di Cassazione: intercettabili le comunicazioni via Blackberry senza necessità di sequestro o di rogatoria internazionale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza del 23 Dicembre 2015, che ha precisato che è principio consolidato che la destinazione uno specifico nodo telefonico, collocato in Italia, delle telefonate estere, provenienti da una determinata zona, non rende necessario il ricorso alla rogatoria internazionale, visto che l’intera attività si svolge in Italia.
Le intercettazioni, a giudizio della Corte, sono state svolte correttamente, visto che sono state disposte direttamente sui codici Pin, mentre la successiva richiesta alla società Blackberry sui dati identificativi associati ai codici Pin intercettati aveva riguardato dati comunque non dotati di particolare protezione. Del tutto irrilevante che la società fosse canadese visto che è del tutto evidente che le comunicazioni avvenivano in Italia per effetto del coinvolgimento delle chiamate in un nodo situato in Italia.
Infondato poi il ricorso anche sul punto della necessità al sequestro probatorio sulle comunicazioni con sistema Blackberry. Infatti, chiarisce la sentenza, il sequestro probatorio di supporti informatici, anche in possesso di fornitori di servizi telematici, esclude di per sè il concetto di comunicazione e va disposto quando è necessario acquisire al processo documenti con finalità di prova attraverso accertamenti che devono essere svolti sui dati contenuti. Nel caso esaminato invece deve essere utilizzata la procedura di intercettazione anche se si tratta di chat non contestuali: queste infatti rappresentano un evidente flusso di comunicazioni.
Le intercettazioni, a giudizio della Corte, sono state svolte correttamente, visto che sono state disposte direttamente sui codici Pin, mentre la successiva richiesta alla società Blackberry sui dati identificativi associati ai codici Pin intercettati aveva riguardato dati comunque non dotati di particolare protezione. Del tutto irrilevante che la società fosse canadese visto che è del tutto evidente che le comunicazioni avvenivano in Italia per effetto del coinvolgimento delle chiamate in un nodo situato in Italia.
Infondato poi il ricorso anche sul punto della necessità al sequestro probatorio sulle comunicazioni con sistema Blackberry. Infatti, chiarisce la sentenza, il sequestro probatorio di supporti informatici, anche in possesso di fornitori di servizi telematici, esclude di per sè il concetto di comunicazione e va disposto quando è necessario acquisire al processo documenti con finalità di prova attraverso accertamenti che devono essere svolti sui dati contenuti. Nel caso esaminato invece deve essere utilizzata la procedura di intercettazione anche se si tratta di chat non contestuali: queste infatti rappresentano un evidente flusso di comunicazioni.