DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
TAR: il diritto di proprietà industriale di una persona fisica non può essere considerato distinto da quello di una ditta individuale di cui l’imprenditore è titolare.
Il diritto di proprietà industriale di una persona fisica non può essere considerato distinto da quello di una ditta individuale di cui l’imprenditore è titolare. Per cui, in caso di domande per finanziamenti pubblici destinati solo alle imprese è illegittima l’esclusione per intestazioni non coincidenti.
Il Tar di Bologna - sentenza 982/2015 , Prima sezione, deposito 9 novembre - ha accolto così il ricorso di un imprenditore, titolare di impresa individuale, a cui era stata negata l’ammissione a un bando per la valorizzazione di brevetti destinato a piccole e medie imprese. La domanda era stata presentata in qualità di persona fisica, non prevista tra i destinatari delle agevolazioni.
I giudici, richiamando la tesi della Cassazione civile (sentenze 977/2007 e 4442/2005), hanno ribadito che «la ditta individuale, essendo il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’attività di impresa, non è un soggetto giuridico autonomo dall’imprenditore stesso e, pur potendosi da questo separare nei casi consentiti dalla legge, non costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare». Nel caso in esame, il collegio ha chiarito che «ciò comporta che un diritto di proprietà industriale, se anche formalmente intestato all’imprenditore-persona fisica, si presenta riconducibile al medesimo centro di imputazione di rapporti giuridici che accomuna la ditta individuale all’imprenditore che ne è titolare, con la conseguenza che la prima ha comunque la disponibilità giuridica del diritto in questione».
Si è quindi precisato come «(…) la circostanza che, relativamente all’istanza di ammissione presentata dal ricorrente, l’intestatario della domanda di brevetto sia l’imprenditore cui fa capo la ditta individuale che dovrebbe beneficiare dell’agevolazione rende ascrivibile quel titolo ad un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, che accomuna la ditta all’imprenditore e rende utilizzabile per l’una l’iniziativa promossa dall’altro».
L’esclusione è poi illegittima se disposta anche per «(…) la carenza dell’invocata “annotazione” richiesta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi per il caso di trasformazione del titolare di un diritto di proprietà industriale da ditta individuale a persona fisica” e viceversa, giacché - in assenza di previsioni normative che inequivocabilmente subordinino a tale “annotazione” l’utilizzo del brevetto da parte della ditta in luogo dell’imprenditore o viceversa - l’”annotazione” in questione ha funzione di pubblicità solo dichiarativa (…)». Perciò «(…) semmai, rileva ad altri fini, e potrebbe anche costituire un’irregolarità sanzionabile in quegli ambiti, certamente non incide però sulla disponibilità giuridica del titolo».
(Fonte: Il Quotidiano Giuridico de Il Sole 24 Ore – Autore: Francesco Clemente – Titolarità dei contenuti: Gruppo Il Sole 24 Ore RCS).
Il Tar di Bologna - sentenza 982/2015 , Prima sezione, deposito 9 novembre - ha accolto così il ricorso di un imprenditore, titolare di impresa individuale, a cui era stata negata l’ammissione a un bando per la valorizzazione di brevetti destinato a piccole e medie imprese. La domanda era stata presentata in qualità di persona fisica, non prevista tra i destinatari delle agevolazioni.
I giudici, richiamando la tesi della Cassazione civile (sentenze 977/2007 e 4442/2005), hanno ribadito che «la ditta individuale, essendo il nome sotto il quale l’imprenditore esercita l’attività di impresa, non è un soggetto giuridico autonomo dall’imprenditore stesso e, pur potendosi da questo separare nei casi consentiti dalla legge, non costituisce un centro di imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare». Nel caso in esame, il collegio ha chiarito che «ciò comporta che un diritto di proprietà industriale, se anche formalmente intestato all’imprenditore-persona fisica, si presenta riconducibile al medesimo centro di imputazione di rapporti giuridici che accomuna la ditta individuale all’imprenditore che ne è titolare, con la conseguenza che la prima ha comunque la disponibilità giuridica del diritto in questione».
Si è quindi precisato come «(…) la circostanza che, relativamente all’istanza di ammissione presentata dal ricorrente, l’intestatario della domanda di brevetto sia l’imprenditore cui fa capo la ditta individuale che dovrebbe beneficiare dell’agevolazione rende ascrivibile quel titolo ad un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, che accomuna la ditta all’imprenditore e rende utilizzabile per l’una l’iniziativa promossa dall’altro».
L’esclusione è poi illegittima se disposta anche per «(…) la carenza dell’invocata “annotazione” richiesta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi per il caso di trasformazione del titolare di un diritto di proprietà industriale da ditta individuale a persona fisica” e viceversa, giacché - in assenza di previsioni normative che inequivocabilmente subordinino a tale “annotazione” l’utilizzo del brevetto da parte della ditta in luogo dell’imprenditore o viceversa - l’”annotazione” in questione ha funzione di pubblicità solo dichiarativa (…)». Perciò «(…) semmai, rileva ad altri fini, e potrebbe anche costituire un’irregolarità sanzionabile in quegli ambiti, certamente non incide però sulla disponibilità giuridica del titolo».
(Fonte: Il Quotidiano Giuridico de Il Sole 24 Ore – Autore: Francesco Clemente – Titolarità dei contenuti: Gruppo Il Sole 24 Ore RCS).