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DIRITTO DEI CONSUMATORI

Nuova Direttiva UE su pacchetti turistici e servizi turistici collegati: totale equiparazione tra pacchetti venduti on line e in agenzia.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della Direttiva UE 2015/2302 del 25 novembre 2015 (e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, la direttiva 2011/83/UE e abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio), relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati: la novità più rilevante è l’equiparazione tra i pacchetti turistici venduti online e quelli venduti offline in termini di garanzie da offrire al cliente.

Gli Stati aderenti all’Unione Europea avranno due anni di tempo a partire dal 1° gennaio 2016 per adeguarsi alla nuova normativa e ulteriori 6 mesi per farla entrare in vigore. Per vederla dunque operativa si rischia di dover attendere il 1° luglio 2018. Nulla vieta ovviamente agli Stati si procedere alla nuova legge prima della scadenza naturale. Come per ogni direttiva europea c’è però il rischio di interpretazioni differenti da Stato a Stato.

La nuova Direttiva mira a modernizzare le regole sui pacchetti turistici che erano contenute nella direttiva 90/314/CEE. L'inclusione di combinazioni personalizzate di servizi turistici, in particolare quelli acquistati online, nel campo di applicazione della nuova direttiva dovrebbe rafforzare la certezza giuridica e la trasparenza sia per i viaggiatori che per le imprese, ridurre per i consumatori gli svantaggi associati a tali combinazioni e garantire una concorrenza più equa tra le imprese del settore.

La qualifica delle combinazioni di servizi turistici come pacchetti, che garantiscono una piena protezione contrariamente ai servizi turistici assistiti che offrono una protezione limitata sotto forma di protezione in caso d'insolvenza, o ai singoli servizi turistici dipende dal modo in cui la prenotazione dei servizi in questione è presentata al viaggiatore. Ad esempio, un contratto unico per tutti i servizi, un processo di prenotazione unico o un prezzo forfettario o globale porterà alla creazione di un pacchetto. Allo stesso tempo, i viaggiatori dovrebbero ricevere informazioni chiare sulla natura del prodotto turistico che viene loro offerto e il tipo di protezione che possono aspettarsi.

La Direttiva mira anche ad agevolare le operazioni transfrontaliere grazie ad una maggiore armonizzazione e un esplicito meccanismo di riconoscimento reciproco della protezione in caso d'insolvenza. Mira inoltre a eliminare per le imprese i costi di conformità inutili connessi a disposizioni obsolete nell'era digitale (ad esempio quelle relative agli obblighi di informazione sotto forma di opuscoli).

Un altro obiettivo è colmare le lacune giuridiche esistenti in materia di protezione dei consumatori, ad esempio grazie a diritti aggiuntivi in materia di risoluzione di contratti e a norme più rigorose per quanto riguarda gli aumenti di prezzo.

Si stima che con la nuova direttiva la quota di viaggi protetti passerà dal 23 al 46% nel mercato del turismo dell'UE. Aumentando la tutela dei consumatori che acquistano combinazioni di servizi turistici online, la Direttiva mira ad accrescere la fiducia dei consumatori e potrebbe contribuire indirettamente all'obiettivo della Commissione di rafforzare il mercato unico digitale.

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