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Suprema Corte di Cassazione: è gioco d'azzardo vietato (poker on line) anche quello che consente vincite non in denaro.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h. avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che ha rigettato l’appello alla sentenza dei Tribunale di Trento che aveva accolto l’opposizione alla ordinanza emessa dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 4000, a seguito di accertamento dell’utilizzo in un pubblico esercizio di Bolzano di un apparecchio privo di titolo autorizzatorio e di targhette o codici identificativi, classificabile come videogioco per il poker on line, sequestrato in quanto rientrante nella categoria dei Totem, stante la violazione dell’ari. 110 comma 7 TULPS.

La sentenza impugnata, riguardante congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi che nella, specie si, ottenevano solo punti, spendibili per l’acquisto di oggetti vari e si esulava dall’ambito dei giochi di azzardo, ha rigettato l’appello.

I ricorrenti denunziano alla Cassazione:

1) violazione degli artt. 1 d.lgs. n.496/1948, dell’art. 110 comma 7 lett.c e comma 7 bis r.d. n. 77311931 perché la Corte trentina non dubita che gli apparecchi del tipo c.d. Totem presentino la componente ludica ed aleatoria prppria del gioco d’azzardo e distribuiscono premi non in denaro ma in punti  spendibili on line per l’acquisto di oggetti vari, per cui doveva concludere che consentivano il gioco d’azzardo ed erano assimilabili a quelli indicati dal comma 7 lett e posto che distribuivano premi e che è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto. In subordine la decisione sarebbe errata nella negazione dell’applicabilità del comma 7 bis dell’art. 110 in quanto non conterrebbe un divieto generalizzato della riproduzione di qualsiasi forma di poker, comunque vietata;

2) violazione degli artt. 43 e 49 trattato CE e della Direttiva CE n. 2400/31, degli artt. 1,2,8 d.lgs. n. 70/2003 circa il rigetto del secondo motivo di appello perchè la direttiva e la norma statale di recepimento, contrariamente a quanto asserito dalla Corte trentina, escludono concordemente i c.d. giochi promozionali on line cui è possibile accedere tramite il Totem sequestrato, i giochi d’azzardo, comprendendo unicamente, i giochi che. hanno. L’obiettivo dì incoraggiare la vendita di beni o servizi con eventuali vincite che servono esclusivamente ad acquisire i beni e servizi promossi, sempre a condizione che si tratti di giochi consentiti.

La Suprema Corte, rilevato che trattasi di apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l’utilizzo di una Smart Card ricaricabile, fornita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte, tra i quali l’opzione “poker room”, ha accolto il ricorso stabilendo che stando alla giurisprudenza penale è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ( Cass, pen. n. 3739112013) ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile (Cáss. pena n. 3409/2006) .

E’ irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria n. 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l’utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall’ordinamento interno.

Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione “poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni.
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