TUTELA DEI DATI PERSONALI
Suprema Corte di Cassazione: vietate le "telefonate mute" del telemarketing. Illecito il relativo trattamento dei dati personali.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2196/16 si è pronunciata in merito alle cosiddette telefonate “mute”, ossia quelle telefonate effettuate in maniera automatica dai sistemi in uso presso i call center, nelle quali l’utente chiamato, dopo aver risposto, non viene messo in comunicazione con alcun operatore, bensì la telefonata resta attiva ma silenziosa fino a quando l'operatore non si libera.
Tale pratica determina un ingiustificato allarme per il ricevente la chiamata.
La Corte ha esaminato in una ampia prospettiva i profili di illiceità alla luce del Codice della privacy, specificando che:
a) il regime di opt-out previsto dal Registro delle Opposizioni e dall'art. 130, comma 3-bis del Codice della privacy (e cioè se l'utenza contattata non è iscritta al Registro delle Opposizioni può essere liberamente chiamata senza la necessità di consenso preventivo) non si applica se l'instradamento automatico della chiamata è gestito da un sistema automatizzato, anche nel caso in cui sia poi un operatore a parlare con il destinatario;
b) di conseguenza, si applica il solo art. 130, comma 1 del Codice della privacy, che impone di acquisire - per le comunicazioni marketing effettuate con sistemi automatici di chiamata, un consenso marketing preventivo, specifico e informato del titolare dell'utenza telefonica chiamata;
c) in ogni caso, come nella vicenda esaminata dalla Corte, la chiamata muta ad un telefono cellulare non sarebbe in ogni caso ammessa poichè il sistema del Registro delle Opposizioni e l'opt-out si applica solamente alle utenze di telefonia fissa purchè tratte da elenchi telefonici pubblici.
Tale pratica determina un ingiustificato allarme per il ricevente la chiamata.
La Corte ha esaminato in una ampia prospettiva i profili di illiceità alla luce del Codice della privacy, specificando che:
a) il regime di opt-out previsto dal Registro delle Opposizioni e dall'art. 130, comma 3-bis del Codice della privacy (e cioè se l'utenza contattata non è iscritta al Registro delle Opposizioni può essere liberamente chiamata senza la necessità di consenso preventivo) non si applica se l'instradamento automatico della chiamata è gestito da un sistema automatizzato, anche nel caso in cui sia poi un operatore a parlare con il destinatario;
b) di conseguenza, si applica il solo art. 130, comma 1 del Codice della privacy, che impone di acquisire - per le comunicazioni marketing effettuate con sistemi automatici di chiamata, un consenso marketing preventivo, specifico e informato del titolare dell'utenza telefonica chiamata;
c) in ogni caso, come nella vicenda esaminata dalla Corte, la chiamata muta ad un telefono cellulare non sarebbe in ogni caso ammessa poichè il sistema del Registro delle Opposizioni e l'opt-out si applica solamente alle utenze di telefonia fissa purchè tratte da elenchi telefonici pubblici.