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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Suprema Corte di Cassazione: vietate le "telefonate mute" del telemarketing. Illecito il relativo trattamento dei dati personali.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2196/16  si è pronunciata in merito alle cosiddette telefonate “mute”, ossia quelle telefonate effettuate in maniera automatica dai sistemi in uso presso i call center, nelle quali l’utente chiamato, dopo aver risposto, non viene messo in comunicazione con alcun operatore, bensì la telefonata resta attiva ma silenziosa fino a quando l'operatore non si libera.

Tale pratica determina un ingiustificato allarme per il ricevente la chiamata.

La Corte ha esaminato in una ampia prospettiva i profili di illiceità alla luce del Codice della privacy, specificando che:

a) il regime di opt-out previsto dal Registro delle Opposizioni e dall'art. 130, comma 3-bis del Codice della privacy (e cioè se l'utenza contattata non è iscritta al Registro delle Opposizioni può essere liberamente chiamata senza la necessità di consenso preventivo) non si applica se l'instradamento automatico della chiamata è gestito da un sistema automatizzato, anche nel caso in cui sia poi un operatore a parlare con il destinatario;

b) di conseguenza, si applica il solo art. 130, comma 1 del Codice della privacy, che impone di acquisire - per le comunicazioni marketing effettuate con sistemi automatici di chiamata, un consenso marketing preventivo, specifico e informato del titolare dell'utenza telefonica chiamata;

c) in ogni caso, come nella vicenda esaminata dalla Corte, la chiamata muta ad un telefono cellulare non sarebbe in ogni caso ammessa poichè il sistema del Registro delle Opposizioni e l'opt-out si applica solamente alle utenze di telefonia fissa purchè tratte da elenchi telefonici pubblici.
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