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DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Corte di Giustizia UE: l'inserzionista non viola il marchio di terzi se il sito web non cancella l’annuncio che lo contiene.

Le ex officine autorizzate della Daimler non sono responsabili degli annunci che, nonostante i loro sforzi per ottenerne la cancellazione, continuano ad associare su internet il loro nome al marchio «Mercedes-Benz».

Inoltre, la Daimler non può pretendere da tali officine che intraprendano iniziative volte a cancellare su internet tali tipi di annunci qualora questi ultimi non siano stati da esse commissionati.

L’Együd Garage è una società di diritto ungherese specializzata nella vendita e nella riparazione di autoveicoli Mercedes. Per più di cinque anni, essa è stata contrattualmente vincolata da un contratto di assistenza per riparazioni alla Daimler, costruttore tedesco di autoveicoli Mercedes e titolare del marchio internazionale «Mercedes-Benz», la cui protezione si estende altresì all’Ungheria. In forza di tale contratto, l’Együd Garage aveva il diritto di usare tale marchio e di far figurare nei propri annunci la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz».

A seguito della risoluzione del predetto contratto, l’Együd Garage ha tentato di cancellare ogni annuncio su internet tale da indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler. Nonostante le iniziative avviate, diversi annunci facenti figurare un simile vincolo hanno continuato a essere diffusi su internet ed elencati dai motori di ricerca.

La Daimler ha quindi chiesto al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest, Ungheria) di ingiungere all’Együd Garage di far cancellare da internet gli annunci in questione e di astenersi da qualsiasi ulteriore violazione dei diritti connessi al suo marchio. Il giudice adìto ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva in materia di marchi d’impresa1 consenta alla Daimler di pretendere da una ex controparte contrattuale di avviare iniziative particolarmente incisive per evitare di arrecare pregiudizio al suo marchio.

La Corte statuisce che la messa in rete su un sito internet di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio costituisce un uso di tale marchio da parte dell’inserzionista se quest’ultimo ha commissionato l’annuncio. Per contro, la comparsa del marchio sul sito in questione non costituisce più un tale uso da parte dell’inserzionista, qualora quest’ultimo abbia espressamente preteso dal gestore del sito presso il quale aveva commissionato l’annuncio di cancellare quest’ultimo e il gestore si astenga dal dar seguito a tale richiesta. Infatti, le omissioni di un tale gestore non possono essere imputate a un inserzionista che cerca, precisamente, di evitare un uso non autorizzato del marchio in questione.

Analogamente, l’inserzionista non può essere ritenuto responsabile degli atti e delle omissioni dei gestori di altri siti internet che, senza il suo consenso, hanno ripreso l’annuncio per pubblicarlo sul proprio sito.
Nei limiti in cui la società Együd Garage si trovi precisamente in tali situazioni, la Daimler non ha diritto di ingiungerle, in via giudiziaria, di far cessare la messa in rete dell’annuncio controverso.

Nondimeno, la Corte precisa che il titolare del marchio, da un lato, può chiedere all’inserzionista la
restituzione di qualunque beneficio economico possa derivargli dagli annunci ancora in linea e,
dall’altro, può agire nei confronti dei gestori dei siti internet che violano i diritti ricollegabili al suo
marchio.

(Fonte: Comunicato Stampa 23/2016 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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