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Dal 12.3.2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono gestite a pena di inefficacia esclusivamente con modalità telematiche.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.lvo 151/15, dal 12 marzo 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tra gli altri, restano esclusi da tale disciplina i rapporti di lavoro domestico, quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il settore marittimo e i recessi avvenuti durante il periodo di prova nonché le dimissioni o risoluzioni consensuali attuate nelle sedi “conciliative” e le Commissioni di certificazione.
La mancata effettuazione della procedura telematica prescritta produrrà l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Ne consegue che il datore di lavoro non potrà più accettare dimissioni che non siano presentate in questi termini, né potrà risolvere consensualmente i rapporti se non dinanzi le sedi protette. Il rischio è vedersi reclamare l’inefficacia della cessazione di un rapporto venuto meno magari mesi prima nel consenso delle parti o anche per volontà del lavoratore.
Tra gli altri, restano esclusi da tale disciplina i rapporti di lavoro domestico, quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il settore marittimo e i recessi avvenuti durante il periodo di prova nonché le dimissioni o risoluzioni consensuali attuate nelle sedi “conciliative” e le Commissioni di certificazione.
La mancata effettuazione della procedura telematica prescritta produrrà l’inefficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Ne consegue che il datore di lavoro non potrà più accettare dimissioni che non siano presentate in questi termini, né potrà risolvere consensualmente i rapporti se non dinanzi le sedi protette. Il rischio è vedersi reclamare l’inefficacia della cessazione di un rapporto venuto meno magari mesi prima nel consenso delle parti o anche per volontà del lavoratore.