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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: esercizio del diritto all'oblio avverso banche dati pubbliche.

In data 15 Giugno 2016 ha preso avvio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’importante causa che dovrà definire l’ambito di applicabilità del c.d. diritto all’oblio alle banche dati pubbliche. In particolare, la Corte suprema di Cassazione ha rimesso alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali nell’ambito del contenzioso che vede opposta la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro una persona fisica nell’ambito della richiesta – denegata dalla CCIA – di cancellazione dei dati circa un fallimento concluso:

1) se il principio di conservazione dei dati personali in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati, previsto dall’art. 6, lett. e), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, attuata dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, debba prevalere e, quindi, osti al sistema di pubblicità attuato con il registro delle imprese, previsto dalla Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, nonché dal diritto nazionale agli art. 2188 c.c. e 8 della legge del 29 dicembre 1993, n. 580, laddove esso esige che chiunque, senza limiti di tempo, possa conoscere i dati relativi alle persone fisiche ivi risultanti.

2) se quindi, l’art. 3 della Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, consenta che, in deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese, i dati stessi non siano più soggetti a «pubblicità», in tale duplice significato, ma siano invece disponibili solo per un tempo limitato o nei confronti di destinatari determinati, in base ad una valutazione casistica affidata al gestore del dato.
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