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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: l’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, può vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un sub acquirente ma non la copia di back-up.

L’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, può vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un sub acquirente. Per contro, allorché il supporto fisico originale della copia inizialmente consegnata sia danneggiato, distrutto o smarrito, il primo acquirente non può fornire al subacquirente la propria copia di salvataggio senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

In Lettonia, i signori Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs sono perseguiti penalmente per alcuni reati e in particolare, per associazione a delinquere, vendita illegale di oggetti tutelati dal diritto d'autore e uso illegale di marchio d'impresa altrui. Nel 2004, infatti, essi avrebbero venduto online delle copie di riserva di diversi programmi per computer editi dalla Microsoft e tutelati dal diritto d’autore (ad esempio, talune versioni del programma Microsoft Windows e del software per ufficio Microsoft Office). Il numero di esemplari di programmi informatici venduti è stato stimato in più di 3 000, mentre l’importo del danno materiale causato alla Microsoft dalle attività dei signori Ranks e Vasiļevičs è stimato in EUR 265 514.

In tali circostanze, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (corte regionale di Riga, collegio speciale degli affari penali, Lettonia), investita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che l’acquirente iniziale della copia di salvataggio di un programma informatico, registrata su un supporto fisico non originale, possa, in applicazione della regola dell'esaurimento del diritto di distribuzione stabilita da una direttiva dell’Unione1, vendere tale copia allorché, da un lato, il supporto fisico originale di tale programma, consegnato all'acquirente iniziale, sia stato danneggiato e, dall'altro, l’acquirente iniziale abbia cancellato il proprio esemplare del programma o abbia cessato di utilizzarlo.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva che, in base alla norma sull’esaurimento del diritto di distribuzione, il titolare del diritto d’autore su un programma informatico (nella fattispecie, la Microsoft) che ha venduto, all’interno dell’Unione, la copia di tale programma su un supporto fisico (come un CD-ROM o un DVD-ROM) con licenza d’uso illimitata non può più opporsi alle vendite successive di tale copia da parte dell’acquirente iniziale o degli acquirenti successivi, malgrado l’esistenza di disposizioni contrattuali che vietano ogni successiva cessione.

Tuttavia, la questione proposta riguarda l’ipotesi della vendita della copia di un programma informatico d’occasione, registrata, cioè, su un supporto fisico non originale («copia di riserva»), da parte di un soggetto che l’ha acquistata presso l’acquirente iniziale o presso un acquirente successivo.

La Corte rileva che la direttiva concede al titolare del diritto d'autore su un programma informatico la facoltà esclusiva di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, di tale programma, con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva. Il legittimo acquirente della copia di un programma informatico, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, può, di conseguenza, vendere d'occasione tale copia, a condizione che la cessione non pregiudichi il diritto esclusivo di riproduzione garantito al titolare e purché qualsiasi atto di riproduzione del programma sia autorizzato dal titolare o rientri nelle eccezioni previste dalla direttiva.

A tale proposito, la Corte rammenta che la direttiva stabilisce che il contratto non può impedire che una persona abilitata a usare un programma informatico faccia una copia di riserva dello stesso, qualora l’uso lo richieda. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme a tale norma è nulla.

La realizzazione di una copia di riserva di un programma per computer è quindi subordinata a due condizioni: tale copia di riserva deve, da un lato, essere realizzata da una persona avente il diritto di usare il programma e, dall'altro, deve essere finalizzata all’uso del medesimo.

Secondo la Corte, la norma che stabilisce un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d'autore su un programma informatico, deve essere oggetto d’interpretazione restrittiva.
Ne consegue che la copia di riserva di un programma per computer può essere effettuata solo per rispondere ai bisogni di utilizzo di tale programma da parte dell’avente diritto, sicché costui non può effettuare una copia di riserva ai fini della vendita d’occasione del programma a terzi, ancorché il supporto fisico originale del programma sia stato danneggiato, distrutto o smarrito.

La Corte constata, in definitiva, che la direttiva deve essere interpretata nel senso che, sebbene l'acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d'uso illimitata, abbia il diritto di vendere d'occasione tale copia e la relativa licenza a un subacquirente, egli non può, per contro, ove il supporto fisico originale della copia consegnatagli sia danneggiato, distrutto o smarrito, fornire al subacquirente la propria copia di riserva senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

(Fonte: Comunicato Stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 110/2016 del 12 ottobre 2016 –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
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