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DIRITTO D'AUTORE

Consiglio di Stato: il diritto di accesso agli atti non può trovare ostacolo nel richiamo alla protezione del diritto d'autore.

Interessante sentenza n. 1013/2017 emanata dal Consiglio di Stato il 6 Marzo 2017.

La parte appellata ha chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a, l’annullamento del provvedimento adottato il 27 agosto 2014 dal Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di limitazione del diritto d’accesso alla documentazione relativa ai libretti dei test svolti nell’ambito delle prove attitudinali del concorso per esami per l'ammissione di 53 allievi ufficiali all’Accademia.

Il TAR del Lazio, sede di Roma, con l’ordinanza collegiale della Sezione II n. 1895/2015 ha accolto l’istanza, rilevando la non fondatezza della motivazione addotta dall’Amministrazione per negare l’accesso. In particolare, la Guardia di Finanza ha escluso: “la possibilità di estrarne copie fotostatiche o trascriverne il contenuto, per motivi connessi alle normative vigenti in materia di copyright e diritto d’autore, nonché alla divulgazione dello specifico materiale testologico, in quanto, essendo riutilizzabile in successive procedure concorsuali del Corpo, la sua diffusione potrebbe compromettere il buon andamento dei futuri accertamenti attitudinali”.

L’Amministrazione ha impugnato con un unico ed articolato motivo la stessa ordinanza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 22 e 24 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 del DPR n. 184/2006 – erronea valutazione degli atti di causa.

In sostanza, il diniego opposto all’estrazione di copia fotostatica dei libretti dei test TPA (personalità) e GAT – 2 Test Spaziale (intellettivo) è fondato sulla circostanza, non adeguatamente considerata dal TAR Lazio, che sugli stessi grava la tutela in materia di copyright e diritto d’autore. I test inoltre possono essere riutilizzati in successive procedure concorsuali.

Il TAR del Lazio rileva che il diritto di accesso non può essere limitato dalla coesistenza sul documento del diritto di autore, fermo restando che l’esercizio dello stesso non può mai legittimare successive forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale ottenuta.

Evidenzia, inoltre, che la copia resa in occasione dell’accesso è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi diversi da quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica.

In questi limiti pertanto può ritenersi priva dei vizi denunciati dall’appellante l’ordinanza impugnata, posto che appare proporzionale e ragionevole assicurare il diritto all’accesso anche se lo stesso ha ad oggetto documenti tutelati dal copyright.

Infatti, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la natura di opera dell'ingegno dei documenti, di cui si chiede l'ostensione, non rappresenta una causa di esclusione dall'accesso, tenuto conto che la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso è funzionale a garantire altri interessi ed in questi limiti va consentita la visione e l'estrazione di copia.
In altri termini, le norme in materia di diritto di autore e di proprietà intellettuale non precludono la riproduzione, ma solo lo sfruttamento economico dell’atto riprodotto e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto, l'ostensione va consentita nelle forme richieste dall'interessato (estrazione di copia). Ovviamente con la condizione sopra ricordata che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso, in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l'accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi.

Quanto alla riutilizzazione del materiale del materiale interessato dalla richiesta di accesso, va rilevato che la stessa Amministrazione ha consentito la presa visione dei libretti dei test intellettivi e di personalità, negando la sola estrazione di copie. Ciò non può in astratto escludere un riflesso sulle successive selezioni delle conoscenze acquisite, laddove l’Amministrazione riutilizzi gli stessi test.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso in appello è stato respinto e per l’effetto confermata l’ordinanza collegiale del TAR Lazio impugnata che ha accolto l’istanza presentata dall’appellato ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a.
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