Pulsantiera di navigazione Home Page
Pagina Facebook Pagina Linkedin Canale Youtube Versione italiana
Notizie
Notizie legali

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: non esiste diritto all’oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese.

Nel 2007 il sig. Salvatore Manni, amministratore di una società cui era stato aggiudicato l’appalto per la costruzione di un complesso turistico in Italia, ha convenuto in giudizio la Camera di commercio di Lecce. A suo parere, le unit i o iliari del complesso non avevano trovato acquirenti in quanto risultava dal registro delle i prese che egli era stato l’a inistratore di un’altra societ dichiarata fallita nel 1992 e liquidata nel 2005.

Il Tribunale di Lecce (Italia) ha ordinato alla Camera di commercio di Lecce l’anonimizzazione dei dati che collegano il sig. Manni al fallimento della prima società e l’ha condannata al risarcimento del danno cagionato al sig. Manni. Investita dalla Camera di commercio di Lecce di un ricorso contro tale sentenza, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, chiedendo se la direttiva sulla tutela dei dati delle persone fisiche1 nonché la direttiva sulla pubblicità degli atti delle società ostino a che chiunque possa, senza limiti di tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.

Con la sua sentenza la Corte rileva, innanzitutto, che la pubblicità del registro delle imprese mira a garantire la certezza del diritto nelle relazioni tra le società ed i terzi nonché a tutelare, in particolare, gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale.

La Corte constata, inoltre, che, anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere, possono ancora sorgere questioni per cui è necessario disporre dei dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. Infatti, tenuto conto 1) della molteplicità di diritti e rapporti giuridici di una società che possono coinvolgere diversi soggetti, anche in diversi Stati membri (e ciò anche dopo il suo scioglimento) e 2) dell’eterogeneità dei termini di prescrizione previsti dai diversi diritti nazionali, risulta impossibile identificare un termine univoco, allo spirare del quale non sare e più necessaria l’iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati.

In tali circostanze, gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche, i cui dati sono iscritti nel registro delle imprese, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano.

La Corte ritiene non sproporzionata tale ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate (in particolare nel diritto al rispetto della vita privata nonché nel diritto alla tutela dei dati personali, entrambi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione), in quanto 1) solamente un numero limitato di dati personali è iscritto nel registro delle imprese e 2) è giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender parte agli scambi economici attraverso una società per www.curia.europa.eu
azioni o una società a responsabilità limitata e che offrono come unica garanzia per i terzi il patrimonio sociale di tale società siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e alle loro funzioni in seno alla stessa.

Nondimeno, la Corte non esclude che, in situazioni particolari, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società di cui trattasi, ragioni preminenti e legittime, connesse ad un caso concreto allegato dalla persona interessata, possano giustificare, in via eccezionale, che l’accesso ai dati personali ad essa relativi sia li itato ai terzi che di ostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Una si ile li itazione dell’accesso ai dati personali deve essere il risultato di una valutazione da compiersi caso per caso. Spetta a ciascuno Stato membro decidere se intende adottare nel proprio ordinamento giuridico una simile limitazione all’accesso.

Nel caso di specie, la Corte considera comunque che il solo fatto che gli immobili del complesso turistico non si vendano perché i potenziali acquirenti hanno accesso ai dati del sig. Manni nel registro delle imprese non può essere sufficiente a giustificare una limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di dette informazioni.

(Fonte: Comunicato Stampa n. 27/2017 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
Stampa la pagina