DIRITTO D'AUTORE
Corte di Giustizia UE: a. la riscossione indiscriminata del prelievo per copia privata può essere compatibile con il diritto UE b. è presumibile che i supporti di registrazione venduti a privati saranno utilizzati a fini privati.
Secondo il diritto dell’Unione (ed in particolare in base alla Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione in GUCE L 167, pag. 10), gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori, agli artisti, ai produttori ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche, delle loro riproduzioni fonografiche, delle loro pellicole nonché delle fissazioni delle loro trasmissioni. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere eccezioni o limitazioni a tali diritti esclusivi. Essi possono infatti autorizzare, segnatamente, la realizzazione di copie private. Uno Stato membro che ricorra a tale facoltà deve, tuttavia, assicurare che i titolari dei diritti ricevano un «equo compenso». Quest’ultimo mira ad indennizzare i titolari dei diritti per la riproduzione dello loro opere o di altri materiali protetti effettuata senza il loro consenso.
In Austria, l’equo compenso assume la forma di un prelievo per copia privata che viene riscosso al momento della prima vendita di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, come i CD ed i DVD vergini, le schede di memoria ed i lettori MP3 (cosiddetto prelievo di «remunerazione per cassette vergini»).
Austro-Mechana, una società austriaca di gestione collettiva di diritti d’autore, ha citato in giudizio Amazon dinanzi allo Handelsgericht Wien (tribunale di commercio di Vienna, Austria) ai fini del pagamento della remunerazione per cassette vergini per i supporti di registrazione venduti in Austria tra il 2002 ed il 2004.
Essa ha chiesto il pagamento di un importo pari a EUR 1 856 275 per il primo semestre 2004, nonché l’adozione di un’ingiunzione nei confronti di Amazon affinché essa fornisse i dati contabili necessari per poter quantificare gli importi dovuti per il resto di tale periodo. Il tribunale di commercio ha accolto tale domanda d’ingiunzione ed ha riservato la propria decisione sulla domanda di pagamento. Tale sentenza è stata confermata in appello. Amazon, secondo cui la remunerazione per cassette vergini austriaca, sotto diversi profili, è contraria al diritto dell’Unione, ha quindi agito dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), il quale interroga la Corte di giustizia sull’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.
Sul fatto che la remunerazione per cassette vergini sia riscossa, in Austria, indiscriminatamente, sulla prima vendita di un supporto di registrazione e che esista la possibilità di farsi rimborsare in taluni casi
La Corte rammenta che il diritto dell’Unione non consente di riscuotere il prelievo per copia privata nei casi in cui l’uso manifestamente non sia volto alla realizzazione di copie del genere. Tuttavia, a determinate condizioni, il diritto dell’Unione non osta ad un sistema siffatto di riscossione generale accompagnato dalla possibilità di rimborso nei casi in cui l’uso non sia volto alla realizzazione di copie private. Spetta quindi alla Corte suprema verificare nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze proprie al sistema austriaco e dei limiti imposti dal diritto dell’Unione, se difficoltà pratiche giustifichino un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e se il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato.
Sulla possibilità di presumere l’utilizzazione a fini privati dei supporti di registrazione venduti a privati
La Corte constata che si può presumere, salvo prova contraria, che i privati utilizzino i supporti di registrazione a fini privati, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: - i) difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti devono giustificare la previsione di una presunzione siffatta; ii) tale presunzione non deve condurre ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui tali supporti sono manifestamente utilizzati a fini non privati.
Sul fatto che la metà dei proventi della remunerazione per cassette vergini sia versata non già direttamente agli aventi diritto all’equo compenso, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a loro favore
La Corte osserva che tale fatto non consente di escludere il diritto all’equo compenso, o il prelievo per copia privata destinato a finanziarlo, a condizione che gli enti sociali e culturali operino effettivamente a favore degli aventi diritto e che le modalità di funzionamento di tali enti non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dalla Corte suprema.
Sulla mancata presa in considerazione di un prelievo per copia privata già versato in un altro Stato membro
La Corte risponde che l’obbligo di versare un prelievo come la remunerazione per cassette vergini non può essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro. Infatti, il soggetto che ha precedentemente versato tale prelievo in uno Stato membro che non era territorialmente competente a riscuoterlo può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale.
(Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea - Comunicato Stampa n. 89/13 - Lussemburgo, 11 luglio 2013 - Sentenza nella causa C-521/11 - Amazon.com International Sales Inc. e a. / Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH)