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COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

AGCOM: l’operatore telefonico che interrompe l’erogazione del servizio è obbligato al risarcimento del danno.

 L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la Delibera 20 giugno 2013 173/07/CONS ha condannato una compagnia telefonica al risarcimento del danno nei confronti della società ricorrente.
La vicenda riguarda una società che improvvisamente aveva visto interrompere il servizio telefonico e di Adsl da parte della compagnia telefonica che gestiva l’utenza.

A fronte di numerosi reclami per il ripristino del servizio, l’operatore non forniva alcuna motivazione tecnico giuridica a dimostrazione, invece, del proprio adempimento, posto che è principio ormai consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione che “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

Invero, la Società che forniva il servizio di telefonia voce e di Adsl aveva “ammesso di avere processato una cessazione standard [della fornitura del servizio] meramente sulla base di disposizioni interne [..], quindi arbitrariamente, senza acquisire relativa richiesta dell’istante, e per di più in presenza dell’asserita, quanto presunta, notifica di migrazione della linea telefonica”, di fatto, mai avvenuta da parte della ricorrente.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ravvisato l’inadempimento contrattuale ex articolo 1218 del Codice Civile in capo alla Società che forniva il servizio telefonico e di Adsl, condannando la stessa al risarcimento dei danni in favore dell’istante per ogni giorno di inadempimento.

 (Fonte: Filodiritto – www.filodiritto.it - Titolarità dei contenuti: InFOROmatica S.r.l.).
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