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DIRITTO D'AUTORE

Corte di Giustizia UE: la protezione ai sensi del diritto di autore non può essere concessa ai modelli per la sola ragione che, al di là del loro fine utilitario, essi producono un effetto estetico specifico.

Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo) è investito di una controversia tra le società Cofemel – Sociedade de Vestuário, SA (in prosieguo : la «Cofemel») e G-Star Raw CV (in prosieguo : la «G-Star»), entrambe attive nel settore della concezione, produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento. La controversia riguarda il rispetto dei diritti d’autore rivendicati da G-Star, che accusa Cofemel di produrre e commercializzare jeans, felpe e magliette che imitano alcuni dei propri modelli.

Della protezione della proprietà intellettuale assicurata dal diritto dell’Unione godono, inter alia, le opere, ai cui autori è garantito, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione, la comunicazione al pubblico e la distribuzione. Parallelamente, altri atti di diritto derivato dell’Unione assicurano una protezione specifica ai disegni e ai modelli.

In tale contesto, il Supremo Tribunal de Justiça rileva che il Código do Direitos de Autor e dos Direitos Conexos (codice portoghese del diritto d’autore e diritti connessi) include i disegni e modelli nell’elenco delle opere che possono godere di protezione ai sensi del diritto d’autore, ma non precisa esplicitamente quali requisiti devono essere soddisfatti affinché determinati oggetti, che perseguono un fine utilitario, godano effettivamente di detta protezione. Dato che la questione è controversa nella giurisprudenza e nella dottrina portoghesi, il Supremo Tribunal de Justiça chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, se la direttiva sul diritto d’autore osti a che una normativa nazionale preveda la concessione di detta protezione quando è soddisfatta la specifica condizione secondo cui i disegni e modelli devono, al di là del loro fine utilitario,
produrre un effetto estetico specifico.

Con la sentenza odierna, la Corte risponde in senso affermativo a tale questione.

A tal riguardo la Corte ricorda, anzitutto, la costante giurisprudenza secondo la quale ogni oggetto originale che costituisce l’espressione di una creazione intellettuale del suo autore può essere qualificato come «opera» ai sensi della direttiva sul diritto d’autore.

La Corte rileva, quindi, che diversi atti di diritto derivato dell’Unione attuano una protezione specifica per i disegni e modelli, prevedendo al contempo che tale protezione specifica possa applicarsi cumulativamente con la protezione generale garantita dalla direttiva sul diritto d’autore.

Conseguentemente, un disegno o un modello può, in determinati casi, essere anche qualificato come «opera».

Così stando le cose, la Corte sottolinea che la protezione dei disegni e modelli, da una parte, e la protezione ai sensi del diritto d’autore, dall’altra, perseguono obiettivi diversi e sono assoggettate e discipline diverse. La prima, infatti, è intesa a proteggere oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa. Inoltre, detta tutela è applicabile per un periodo limitato, che consenta di rendere redditizi gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, senza peraltro ostacolare eccessivamente la concorrenza. Da parte sua, la protezione connessa al diritto d’autore, la cui durata è significativamente superiore, è riservata agli oggetti che meritano di essere qualificati come opere. In tale contesto, la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d’autore, a un oggetto già protetto in quanto disegno o modello non può vanificare le finalità e
l’effettività rispettive di tali due tutele, ragion per cui la concessione cumulativa di una tutela siffatta è ipotizzabile solo in alcune situazioni.

Infine, la Corte chiarisce che l’effetto estetico che può essere prodotto da un disegno o modello non costituisce un elemento rilevante per determinare, in un caso determinato, se tale disegno o modello possa essere qualificato come «opera», giacché un tale effetto estetico costituisce il risultato della sensazione intrinsecamente soggettiva di bellezza che prova ciascuna persona che si trova ad osservare il disegno o modello in questione. Tale qualificazione impone, di contro, da una parte, di dimostrare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività e, dall’altra, che tale oggetto costituisce una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore.

Conseguentemente, la circostanza che taluni modelli producano, al di là del loro fine utilitario, un effetto estetico specifico, non consente, di per sé, di qualificare tali modelli come «opere».

(Fonte: Comunicato Stampa n. 109/2019  della Corte di Giustizia dell’Unione Europea –  Autore e Titolarità dei contenuti: Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

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