TUTELA DEI DATI PERSONALI
Cassazione: Il datore di lavoro non può esaminare il computer del dipendente per accertare violazioni disciplinari.
Se è legittima la contestazione disciplinare nei confronti del dipendente, l’azienda - ha specificato la Corte - si sarebbe dovuta comunque limitare a dimostrare gli accessi (con la relativa durata) illegittimi ad Internet, utilizzando il computer a disposizione a lavoro. E' da ritenere abusivo e implicante un trattamento illecito di dati personali, l’impiego dei contenuti di quegli accessi, inclusi i dati relativi alle navigazioni in siti a carattere pornografico, con violazione della disciplina sul trattamento dei dati sensibili sub specie dati idonei a rivelare gusti ed abitudini sessuali.
Il PC conteneva dati "sensibili" il cui tracciamento viola la riservatezza del lavoratore se l'attività di scandagliamento travalica la "proporzionalità" che deve comunque essere rispettata tra l'infrazione commessa e la tutela della privacy della persona.
Con una lunga motivazione la Prima civile della Cassazione (sentenza 18443/13, depositata il 1° Agosto 2013) ha dunque respinto il ricorso di una casa di cura siciliana contro l'addetto alla accettazione della struttura.
(Fonte: Il Sole 24 ore - 2 agosto 2013 - A. Galimberti - pag. 19).