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Entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.
Il 12 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2019/1150 che contiene norme direttamente applicabili in tutti i Paesi UE volte a promuovere l’equità e la trasparenza a vantaggio degli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca.
Obiettivo del Regolamento è quello di riequilibrare i rapporti di forza tra gli utenti business ed i fornitori dei servizi che, grazie al loro potere di mercato, sono stati in grado, sino ad oggi, di imporre unilateralmente condizioni contrattuali sbilanciate a proprio favore.
A quali rapporti si applica?
Il Regolamento si applica ai rapporti contrattuali tra:
Non si applica, invece, ai servizi:
✅ maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali tra marketplace e utenti commerciali, con obblighi di notifica di variazione delle clausole contrattuali e diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'utente commerciale;
✅ divieto di limitare in modo assoluto la pubblicizzazione del brand sul marketplace;
✅ prevedibilità dei parametri che determinano il posizionamento sul marketplace o sul motore di ricerca.
I provider devono valutare attentamente il processo di adeguamento al nuovo regolamento.
Obiettivo del Regolamento è quello di riequilibrare i rapporti di forza tra gli utenti business ed i fornitori dei servizi che, grazie al loro potere di mercato, sono stati in grado, sino ad oggi, di imporre unilateralmente condizioni contrattuali sbilanciate a proprio favore.
A quali rapporti si applica?
Il Regolamento si applica ai rapporti contrattuali tra:
- gli utenti commerciali che offrono beni o servizi B2C, ed i fornitori di servizi di intermediazione online che consentono di raggiungere i consumatori finali;
- i titolari di siti web aziendali ed i fornitori di motori di ricerca online consultati dai consumatori.
Non si applica, invece, ai servizi:
- peer-to-peer (tra consumatore e consumatore);
- esclusivamente B2B, ossia che non risultano funzionali all’instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori;
- di pagamento online;
- di pubblicità online che non implichino una relazione contrattuale con il consumatore.
✅ maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali tra marketplace e utenti commerciali, con obblighi di notifica di variazione delle clausole contrattuali e diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'utente commerciale;
✅ divieto di limitare in modo assoluto la pubblicizzazione del brand sul marketplace;
✅ prevedibilità dei parametri che determinano il posizionamento sul marketplace o sul motore di ricerca.
I provider devono valutare attentamente il processo di adeguamento al nuovo regolamento.