INFORMATION TECHNOLOGY
Commissione UE: adottati gli Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150.
Gli Orientamenti mirano ad agevolare il rispetto e l’applicazione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online, dei requisiti di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (di seguito «il regolamento»). Conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, e al considerando 28 del regolamento, gli orientamenti mirano anche ad aiutare i fornitori ad applicare i requisiti e a ottimizzare il modo in cui i principali parametri che determinano il posizionamento sono identificati e presentati agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali.
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, prescrive in sostanza ai fornitori di stabilire i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. L’articolo 2, punto 8), definisce il «posizionamento» come «la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l’importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione».
A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, ciascun fornitore deve offrire una descrizione che consenta agli utenti di comprendere chiaramente se, come e in quale misura, il meccanismo di posizionamento tiene conto a) delle caratteristiche dei beni o dei servizi offerti tramite i servizi del fornitore, b) della pertinenza di tali caratteristiche per i consumatori che utilizzano tale servizio, e c), unicamente per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, delle caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di un sito web aziendale.
Come spiegato ai considerando 24 e 26, la descrizione che deve essere offerta dai fornitori punta a migliorare la prevedibilità e aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi o di una caratteristica di tali beni e servizi.
Al tempo stesso il regolamento persegue tale obiettivo senza imporre ai fornitori di rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca (articolo 5, paragrafo 6). I fornitori non sono pertanto tenuti a divulgare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di posizionamento, inclusi gli algoritmi, né dovrebbe essere compromessa la loro capacità di agire contro la manipolazione in mala fede del posizionamento (considerando 27).
Tenuto conto dei requisiti giuridici parzialmente divergenti per i fornitori di servizi di intermediazione online, da un lato, e per i fornitori di motori di ricerca online, dall’altro, come stabilito all’articolo 5, e della diversa natura dei servizi interessati, il contenuto della descrizione dei principali parametri di posizionamento richiesta dovrà necessariamente variare tra i due tipi di servizi. Inoltre, come riconosciuto nel considerando 25, il contenuto, inclusi il numero e il tipo dei parametri principali, può variare fortemente anche tra gli stessi fornitori di servizi di intermediazione online.
Le indicazioni contenute negli Orientamenti non dovrebbero essere applicate meccanicamente, bensì tenendo in debita considerazione i fatti e le circostanze pertinenti a ogni singolo caso. Gli esempi indicati sono forniti a titolo illustrativo per facilitare la comprensione. Ove descrivano situazioni specifiche, tali esempi non dovrebbero essere interpretati come intesi a limitare la portata dell’obbligo in questione alla particolare situazione descritta. Gli esempi possono inoltre riguardare un determinato settore, ma i concetti possono essere trasferibili ed essere considerati applicabili a metodi o situazioni simili riscontrabili in altri settori.
Gli Orientamenti non sono giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le responsabilità dei fornitori di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5 e i poteri e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione di tali requisiti in conformità delle disposizioni del regolamento e di altre disposizioni del diritto dell’Unione. In definitiva, spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell’UE interpretare i requisiti.
La Commissione continuerà a monitorare le modalità di applicazione dei requisiti di cui all’articolo 5, secondo quanto chiarito dai presenti orientamenti, e può decidere di rivedere i presenti orientamenti, ove necessario, alla luce degli sviluppi futuri e dell’evoluzione delle conoscenze.
L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, prescrive in sostanza ai fornitori di stabilire i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. L’articolo 2, punto 8), definisce il «posizionamento» come «la rilevanza relativa attribuita ai beni o ai servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online, o l’importanza attribuita ai risultati della ricerca da motori di ricerca online, come illustrato, organizzato o comunicato, rispettivamente, dai fornitori di servizi di intermediazione online o dai fornitori di motori di ricerca online a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione».
A norma dell’articolo 5, paragrafo 5, ciascun fornitore deve offrire una descrizione che consenta agli utenti di comprendere chiaramente se, come e in quale misura, il meccanismo di posizionamento tiene conto a) delle caratteristiche dei beni o dei servizi offerti tramite i servizi del fornitore, b) della pertinenza di tali caratteristiche per i consumatori che utilizzano tale servizio, e c), unicamente per quanto riguarda i fornitori di motori di ricerca online, delle caratteristiche grafiche del sito web utilizzato dagli utenti titolari di un sito web aziendale.
Come spiegato ai considerando 24 e 26, la descrizione che deve essere offerta dai fornitori punta a migliorare la prevedibilità e aiutare gli utenti a migliorare la presentazione dei loro beni e servizi o di una caratteristica di tali beni e servizi.
Al tempo stesso il regolamento persegue tale obiettivo senza imporre ai fornitori di rivelare algoritmi o informazioni che, con ragionevole certezza, si tradurrebbero nella possibilità di trarre in inganno i consumatori o di arrecare loro danno attraverso la manipolazione dei risultati di ricerca (articolo 5, paragrafo 6). I fornitori non sono pertanto tenuti a divulgare il funzionamento dettagliato dei loro meccanismi di posizionamento, inclusi gli algoritmi, né dovrebbe essere compromessa la loro capacità di agire contro la manipolazione in mala fede del posizionamento (considerando 27).
Tenuto conto dei requisiti giuridici parzialmente divergenti per i fornitori di servizi di intermediazione online, da un lato, e per i fornitori di motori di ricerca online, dall’altro, come stabilito all’articolo 5, e della diversa natura dei servizi interessati, il contenuto della descrizione dei principali parametri di posizionamento richiesta dovrà necessariamente variare tra i due tipi di servizi. Inoltre, come riconosciuto nel considerando 25, il contenuto, inclusi il numero e il tipo dei parametri principali, può variare fortemente anche tra gli stessi fornitori di servizi di intermediazione online.
Le indicazioni contenute negli Orientamenti non dovrebbero essere applicate meccanicamente, bensì tenendo in debita considerazione i fatti e le circostanze pertinenti a ogni singolo caso. Gli esempi indicati sono forniti a titolo illustrativo per facilitare la comprensione. Ove descrivano situazioni specifiche, tali esempi non dovrebbero essere interpretati come intesi a limitare la portata dell’obbligo in questione alla particolare situazione descritta. Gli esempi possono inoltre riguardare un determinato settore, ma i concetti possono essere trasferibili ed essere considerati applicabili a metodi o situazioni simili riscontrabili in altri settori.
Gli Orientamenti non sono giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le responsabilità dei fornitori di garantire il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5 e i poteri e le responsabilità delle autorità competenti e degli organi giurisdizionali degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione di tali requisiti in conformità delle disposizioni del regolamento e di altre disposizioni del diritto dell’Unione. In definitiva, spetta esclusivamente alla Corte di giustizia dell’UE interpretare i requisiti.
La Commissione continuerà a monitorare le modalità di applicazione dei requisiti di cui all’articolo 5, secondo quanto chiarito dai presenti orientamenti, e può decidere di rivedere i presenti orientamenti, ove necessario, alla luce degli sviluppi futuri e dell’evoluzione delle conoscenze.