Importante provvedimento del Garante privacy che
nell’ordinanza-ingiunzione 243/2024 ha affermato un principio dal rilevante impatto pratico: all’irregolarità del rapporto di lavoro corrisponde la violazione della privacy. Se difatti un lavoratore è irregolare non fa parte della struttura organizzativa del titolare del trattamento e non ha titolo per trattare i dati personali in qualità di autorizzato al trattamento. Il lavoratore irregolare è addirittura un terzo, al quale i dati sono comunicati indebitamente.
Dunque, oltre alle sanzioni lavoristiche, il lavoro in nero rischia di comportare anche le sanzioni per violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.