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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Garante privacy: FAQ e documento di indirizzo sulla applicazione della normativa in materia di cosiddetto “oblio oncologico” per banche, intermediari finanziari, assicurazioni e datori di la-voro pubblici e privati.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le FAQ sulla recente normativa in materia di cosiddetto oblio oncologico, introdotto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Le FAQ oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico forniscono indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, il cui compito di monitoraggio e verifica di corretta applicazione è appunto affidato al Garante privacy il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Regolamento 679/2016 (GDPR).

La normativa sull’oblio oncologico vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva – da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).
La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia - in assenza di recidive o ricadute - o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età (la regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri).
 
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