TUTELA DEI DATI PERSONALI
Istituto Nazionale del Lavoro: Il Gps non è strumento di lavoro per i servizi di vigilanza, neanche se a richiedere la geolocalizzazione del personale è un decreto ministeriale.
Il sistema di geolocalizzazione (GPS) installato sulle dotazioni delle guardie particolari giurate – pur previsto, per taluni assetti organizzativi, dall’Allegato A del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 – non integra, secondo l’orientamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, uno “strumento di lavoro” in senso tecnico-giuridico, con le conseguenze che ne derivano sul piano giuslavoristico (art. 4, L. 20 maggio 1970, n. 300) e, a cascata, sul piano data protection. La distinzione è – difatti - dirimente: - se il dispositivo è strettamente funzionale all’esecuzione della prestazione lavorativa, l’impiego rientra nell’alveo degli strumenti di lavoro e non richiede – in quanto tale – l’attivazione della procedura di garanzia di cui all’art. 4, comma 1, Statuto dei lavoratori; - se, viceversa, il dispositivo non è necessario alla prestazione e, per come configurato, consente il monitoraggio (anche continuativo) della posizione del lavoratore, esso assume la natura di impianto/sistema idoneo al controllo a distanza, con conseguente applicazione integrale dell’art. 4, comma 1. È precisamente questa la conclusione ribadita dall’INL: l’installazione del GPS sulle dotazioni radio delle guardie private giurate non è qualificabile come strumento necessario alla prestazione lavorativa e, dunque, ricade nella disciplina dell’art. 4, comma 1. La Nota INL (prot. DIL NORD n. 462 del 02/02/2026, oggetto: “Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le guardie giurate. Riscontro”) muove dal presupposto, spesso evocato dagli operatori: il D.M. n. 269/2010, in Allegato A, punto 4.1.7, richiede – per gli istituti operanti in ambito territoriale esteso (ambiti 3, 4 e 5) – un sistema di comunicazioni radio con supporto planimetrico/geo-referenziazione, prevedendo peraltro un’alternativa organizzativa (centrali operative/centri di comunicazione distaccati). L’INL chiarisce però due profili decisivi: il primo, il D.M. n. 269/2010 è fonte di rango inferiore rispetto alla L. n. 300/1970; il secondo, la previsione di geo-referenziazione è limitata a determinati ambiti ed è accompagnata da modalità alternative. Da ciò l’assunto: la finalità di sicurezza/organizzazione e la stessa previsione regolamentare non determinano, automaticamente, l’assimilazione del GPS a strumento di lavoro né elidono le garanzie dello Statuto. Conseguentemente, l’adozione di tali sistemi impone l’attivazione della procedura di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 300/1970, e quindi – in alternativa l’accordo sindacale, oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato competente. In sintesi, l’installazione del GPS sulle dotazioni delle guardie giurate, se effettuata in assenza di accordo sindacale o di autorizzazione dell’INL/ITL competente, espone l’azienda al rischio di contestazione e sanzione, poiché configura un sistema idoneo al controllo a distanza non assistito dalle garanzie procedurali previste dall’art. 4