TUTELA DEI DATI PERSONALI
Corte Suprema di Cassazione: accertamenti fiscali e privacy, sì ai controlli sui conti dei familiari, ma solo in presenza di elementi concreti.
Con l’ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione ribadisce che le indagini bancarie possono estendersi anche ai conti correnti intestati ai familiari del contribuente, purché l’Amministrazione finanziaria sia in grado di dimostrare, con elementi gravi, precisi e concordanti, che tali rapporti siano in realtà riconducibili al soggetto verificato. Non basta, quindi, il semplice legame di parentela: occorre un quadro indiziario concreto, fondato ad esempio sul coinvolgimento del familiare nell’attività del contribuente o sull’incoerenza tra i redditi dichiarati e le movimentazioni registrate.
Nel caso esaminato, la verifica fiscale riguardava una professionista nei cui confronti erano emersi compensi non fatturati e flussi bancari sospetti. L’indagine era stata estesa anche ai conti intestati alla madre, ritenuta operativamente vicina all’attività dello studio e priva di una capacità reddituale compatibile con i movimenti rilevati. La Cassazione ha quindi ritenuto legittima l’imputazione alla contribuente anche delle somme transitate su quei rapporti.
La decisione conferma inoltre la portata particolarmente incisiva dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973: le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale di imponibilità e il contribuente, per superarla, deve fornire una prova contraria puntuale, analitica e riferita a ciascuna singola operazione. Difese generiche o spiegazioni complessive non sono sufficienti.
Sul piano della privacy, l’ordinanza è di particolare interesse perché affronta indirettamente il tema del bilanciamento tra poteri istruttori del Fisco e tutela della vita privata. L’estensione delle verifiche ai conti di familiari coinvolge infatti dati personali riferibili a soggetti terzi e pone un problema di proporzionalità dell’ingerenza pubblica nella sfera privata. Da questo punto di vista, la pronuncia sembra muoversi lungo una linea chiara: l’accesso ai dati bancari può ritenersi giustificato solo quando non abbia carattere esplorativo o indiscriminato, ma sia collegato a elementi oggettivi già emersi nel corso dell’attività di controllo.
È in questo contesto che si inserisce anche il richiamo alla più recente giurisprudenza della Corte EDU sugli accessi bancari. La Cassazione esclude però che tali principi possano essere invocati automaticamente in ogni controversia tributaria: da un lato, le relative censure devono essere dedotte tempestivamente nei giudizi di merito; dall’altro, occorre distinguere tra accessi arbitrari e attività istruttorie che si innestano su un accertamento già supportato da specifici indizi. In sostanza, la tutela della riservatezza non viene negata, ma neppure trasformata in un limite assoluto all’azione accertativa.
La pronuncia conferma così un orientamento rigoroso: ciò che rileva non è tanto l’intestazione formale del conto, quanto la sua effettiva disponibilità sostanziale. Al tempo stesso, resta centrale il tema delle garanzie, perché il trattamento di dati bancari di soggetti diversi dal contribuente deve comunque restare ancorato a criteri di necessità, proporzionalità e non eccedenza.