Con la decisione di esecuzione (UE) 2026/2274 del 12 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 ottobre 2026 ed entrata in vigore lo stesso giorno, la Commissione ha pubblicato il riferimento alla norma EN 18286:2026, «Intelligenza artificiale — Sistema di gestione della qualità ai fini dei requisiti normativi del regolamento dell’UE sull’IA». L’allegato alla decisione contiene, per ora, un solo standard: non si tratta quindi della pubblicazione dell’intero insieme di norme tecniche attese per i sistemi ad alto rischio.
Lo standard riguarda il sistema di gestione della qualità dei fornitori previsto dall’articolo 17 dell’AI Act. In termini operativi, tale sistema deve essere documentato attraverso politiche, procedure e istruzioni che coprano, fra l’altro, la strategia di conformità, la progettazione e le modifiche dei sistemi, le verifiche e i test, la gestione dei dati e dei rischi, il monitoraggio dopo l’immissione sul mercato, la segnalazione degli incidenti e l’attribuzione delle responsabilità interne. EN 18286:2026 offre ai fornitori un riferimento tecnico comune per organizzare e rendere verificabili questi processi.
Per le imprese, la prima verifica consiste nello stabilire se, per uno o più sistemi, assumano il ruolo di fornitore ai sensi dell’AI Act. In tal caso è opportuno confrontare il sistema di gestione già adottato con EN 18286:2026, individuare procedure e registrazioni mancanti e documentare come siano gestiti controlli, modifiche e monitoraggio.
Chi dispone già di un sistema basato su ISO 9001 o ISO/IEC 42001 può utilizzarlo come base di lavoro: lo standard europeo contiene tabelle di corrispondenza, ma l’esistenza di quelle certificazioni non equivale, da sola, a dimostrare la conformità all’AI Act. L’adozione dello standard resta volontaria e non esaurisce gli altri obblighi applicabili ai sistemi ad alto rischio.
Un punto giuridico da seguire: CEN-CENELEC presenta la citazione in Gazzetta come fonte di una presunzione di conformità per il sistema di qualità dell’articolo 17. Il testo dell’articolo 40, paragrafo 1, dell’AI Act, tuttavia, richiama espressamente i requisiti della sezione 2 del capo sui sistemi ad alto rischio, mentre l’articolo 17 è collocato nella sezione 3. È quindi prudente verificare la portata precisa della presunzione prima di descrivere EN 18286:2026 come una prova automatica di conformità all’intero articolo 17. Resta fermo il suo valore di riferimento tecnico ufficialmente pubblicato.