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Corte Suprema di Cassazione: smart working e sicurezza sul lavoro, prime indicazioni sulla responsabilità datoriale.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro relativamente alla prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali? 

La legge istitutiva del “lavoro agile” (Legge 22 maggio 2017 n. 81), meglio noto come "smart working", non offre risposte certe in proposito, e la prassi attuativa delle nuove disposizioni fa emergere diverse criticità di coordinamento con il D.Lgs. 81/2008. 

Con la sentenza n. 45808 del 5 ottobre 2017,  la Cassazione Penale fa il punto sulle responsabilità facenti capo al datore, offrendo alcune linee di indirizzo di sicuro interesse per le aziende che utilizzano tale peculiare formula di rapporto di lavoro. 

In particolare, i giudici romani precisano che “ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”. 

In base al ragionamento della Corte, si apprende che il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di violazioni occorse all’interno di luoghi dei quali non sia stato edotto in tempo utile ai fini della valutazione e prevenzione dei rischi ivi presenti. 

Di contro, resta ferma la responsabilità del datore che non si curi di predeterminare i luoghi di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.  

Per cui ogni volta in cui il datore si trovi nell’impossibilità di valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro esterni ai locali aziendali ovvero quando, in seguito alla valutazione dei rischi, appuri l’assenza delle necessarie misure a presidio, non sarà possibile consentire l’esecuzione della prestazione lavorativa. 

Sul tema, nonostante le indicazioni del Supremo Consesso, restano tutti i problemi inerenti all'esatta individuazione dei rischi nei locali esterni all'azienda e alle misure che il datore deve adottare affinché possa andare esente da responsabilità.

(Fonte: Sito web Paradigma - Autore: Maria Vittoria Curbis -  Titolarità dei contenuti: Paradigma S.p.A.).

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