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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Corte di Giustizia UE: gli Stati membri possono prevedere la possibilità, per i concorrenti del presunto autore di una violazione della protezione dei dati personali, di contestarla in giudizio in quanto pratica commerciale sleale vietata.

La Corte federale di giustizia tedesca è chiamata a risolvere una controversia tra due farmacisti tedeschi. Il farmacista titolare della farmacia «Lindenapotheke» commercializza su Amazon, dal 2017, medicinali la cui vendita è riservata alle farmacie. I clienti devono inserire diverse informazioni all'atto dell'ordine online di tali medicinali.

Basandosi sulla normativa tedesca in materia di pratiche commerciali sleali, un farmacista concorrente ha chiesto alla giustizia tedesca di ordinare al titolare della Lindenapotheke di cessare tale attività finché non sia garantito che i clienti possano dare il loro consenso preventivo al trattamento di dati relativi alla salute.
I tribunali di primo e secondo grado hanno ritenuto che tale commercializzazione costituisse effettivamente una pratica sleale e illecita, in quanto contraria al regolamento sulla protezione dei dati personali (RGPD). Infatti, in assenza di un consenso esplicito da parte dei clienti che acquistano medicinali, la vendita comporterebbe il trattamento di dati relativi alla salute, vietato ai sensi di tale regolamento.   
La Corte federale di giustizia tedesca si chiede:

(a)  se la normativa nazionale, che consente a un concorrente di agire in giudizio contro il presunto autore delle violazioni del RGPD sulla base del divieto delle pratiche commerciali sleali, sia conforme a tale regolamento. Infatti, secondo il RGPD, in linea di principio spetta alle autorità nazionali di controllo sorvegliare e far applicare tale regolamento e agli interessati (in questo caso, i clienti) difendere i loro diritti;

(b)  se le informazioni inserite in occasione degli acquisti online di medicinali la cui vendita è riservata alle farmacie costituiscano dati relativi alla salute ai sensi del RGPD, anche nel caso in cui tali medicinali non siano soggetti a prescrizione medica. Si è quindi rivolta alla Corte di giustizia.

La Corte risponde, in primo luogo, che il RGPD non osta a una normativa nazionale che, al di là dei diritti e dei poteri conferiti dal RGPD alle autorità nazionali di controllo, agli interessati e alle associazioni che rappresentano tali persone, consenta ai concorrenti del presunto autore di una violazione della protezione dei dati personali di agire in giudizio nei suoi confronti, per violazioni di tale regolamento, sulla base del divieto delle pratiche commerciali sleali. Al contrario, ciò contribuisce indubbiamente a rafforzare i diritti degli interessati e a garantire loro un elevato livello di protezione. Inoltre, ciò può rivelarsi particolarmente efficace, in quanto si potrebbero, in tal modo, prevenire un gran numero di violazioni del RGPD.   

In secondo luogo, per la Corte costituiscono dati relativi alla salute ai sensi del RGPD le informazioni inserite dai clienti (quali il loro nome, l'indirizzo di consegna e gli elementi necessari all'individuazione dei medicinali) al momento dell'ordine online dei medicinali riservati alle farmacie, anche qualora la vendita di questi ultimi non sia soggetta a prescrizione medica. Infatti, tali dati sono idonei a rivelare, mediante un'operazione intellettuale di raffronto o di deduzione, informazioni sullo stato di salute di una persona fisica identificata o identificabile, perché viene stabilito un nesso tra quest'ultima e un medicinale, le sue indicazioni terapeutiche o i suoi usi, indipendentemente dal fatto che tali informazioni riguardino il cliente o qualsiasi altra persona per la quale quest'ultimo effettui l'ordine. Pertanto, è indifferente che, in mancanza di prescrizione medica, sia solo con una certa probabilità, e non con certezza assoluta, che tali medicinali siano destinati ai clienti che li hanno ordinati. Distinguere in base al tipo di medicinali e al fatto che la loro vendita sia o meno soggetta a prescrizione medica sarebbe contrario all'obiettivo di protezione elevata previsto dal RGPD. Di conseguenza, il venditore deve informare tali clienti in modo accurato, completo e facilmente comprensibile in merito alle caratteristiche e alle finalità specifiche del trattamento di tali dati e chiedere il loro consenso esplicito a tale trattamento.   
 
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