DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
CGUE: la direttiva sulla tutela del software non impedisce la commercializzazione da parte di un terzo di un programma che si limita a modificare variabili inserite temporaneamente nella RAM di una consolle per videogiochi.
La Sony commercializza consolle per videogiochi PlayStation e giochi per tali consolle. Fino al 2014, essa vendeva tra l’altro la consolle PlayStationPortable nonché il videogioco «MotorStorm: Arctic Edge». La Sony ha convenuto in giudizio dinanzi a organi giurisdizionali tedeschi la società Datel, la quale distribuisce taluni software e un dispositivo che sono compatibili con tale PlayStation e offrono all'utilizzatore opzioni di gioco non previste nell’attuale fase del videogioco da parte della Sony. La Sony ritiene che questi prodotti della Datel abbiano l'effetto di modificare i software su cui si basa il suo videogioco e pertanto violino il suo diritto esclusivo di autorizzare modifiche di questo tipo. Essa ha dunque chiesto a tali organi giurisdizionali di vietare alla Datel la commercializzazione dei prodotti in questione e di condannarla al risarcimento del danno asseritamente subito.
La Corte federale di giustizia tedesca (BGH) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Il BGH osserva che il software della Datel è installato dall'utilizzatore sulla PlayStation ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco. Esso non modifica o non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l’organizzazione del software della Sony, ma si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della Sony nella memoria RAM della consolle, che sono utilizzate durante l’esecuzione del videogioco. Pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.
Con la sentenza nella causa C-159/23 | Sony Computer Entertainment Europe, la Corte dichiara che non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva. Infatti, la direttiva tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Per contro, la direttiva non tutela le funzionalità di tale programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, se questi ultimi non consentono una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.
La Corte federale di giustizia tedesca (BGH) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Il BGH osserva che il software della Datel è installato dall'utilizzatore sulla PlayStation ed è eseguito contemporaneamente al software di gioco. Esso non modifica o non riproduce né il codice oggetto, né il codice sorgente, né la struttura interna e l’organizzazione del software della Sony, ma si limita a modificare il contenuto delle variabili temporaneamente inserite dai videogiochi della Sony nella memoria RAM della consolle, che sono utilizzate durante l’esecuzione del videogioco. Pertanto, il videogioco viene eseguito sulla base di tali variabili dal contenuto modificato.
Con la sentenza nella causa C-159/23 | Sony Computer Entertainment Europe, la Corte dichiara che non rientra nell’ambito della tutela conferita dalla direttiva il contenuto dei dati variabili inseriti da un programma per elaboratore nella memoria RAM di un elaboratore e utilizzati da detto programma durante la sua esecuzione, nei limiti in cui questo contenuto non consenta la riproduzione o la realizzazione di tale programma in una fase successiva. Infatti, la direttiva tutela soltanto la creazione intellettuale quale essa si riflette nel testo del codice sorgente e del codice oggetto del programma per elaboratore. Per contro, la direttiva non tutela le funzionalità di tale programma né gli elementi mediante i quali gli utilizzatori sfruttano tali funzionalità, se questi ultimi non consentono una riproduzione o una realizzazione di detto programma in una fase successiva.