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Commissione UE: pubblicato il Regolamento di esecuzione della Legge sui Servizi Digitali per l’attuazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza dei VLOP e dei VLOSE.
La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di esecuzione, che stabilisce i modelli relativi agli obblighi di comunicazione della trasparenza dei fornitori di piattaforme online. Il regolamento di esecuzione stabilisce modelli e periodi uniformi di comunicazione per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (Very Large On Line Platform – VLOP), motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (Very Large Online Search Engines – VLOSE), fornitori di servizi intermediari e prestatori di servizi di hosting ai sensi della legge sui servizi digitali.
Comunicazione ai sensi della legge sui servizi digitali.
L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi di intermediazione dei servizi impone ai prestatori di servizi intermediari di mettere a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili su qualsiasi attività di moderazione dei contenuti da essi intrapresa durante il periodo di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali stabilisce inoltre i contenuti richiesti di tali relazioni, tra cui:
- informazioni sulla moderazione dei contenuti intrapresa di propria iniziativa dai fornitori, compreso l'uso di strumenti automatizzati, e sulle misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti; e
- per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti attraverso i sistemi interni di gestione dei reclami e, per i fornitori di piattaforme online, la base di tali reclami e le decisioni adottate in merito.
L'articolo 24, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali delinea le informazioni supplementari richieste che devono essere incluse nelle relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali.
Comunicazione ai sensi dei regolamenti di esecuzione.
Il regolamento di esecuzione stabilisce un periodo di rendicontazione annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. I VLOP e i VLOSE devono pubblicare i loro rapporti sulla trasparenza ogni sei mesi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. Le relazioni devono essere pubblicate al più tardi due mesi dopo la conclusione di ciascun periodo di riferimento.
Le relazioni sulla trasparenza devono essere conservate per almeno cinque anni dopo la loro pubblicazione e rimanere disponibili al pubblico durante tale periodo. Quando i rapporti sulla trasparenza vengono aggiornati, devono essere chiaramente indicati che si tratta di una versione aggiornata insieme alle modifiche apportate.
L'allegato II del regolamento di esecuzione fornisce le istruzioni per la compilazione dei modelli di relazione di trasparenza. I modelli includono un modello quantitativo, per contenere informazioni quantitative leggibili dalla macchina sulla moderazione dei contenuti, e un modello qualitativo per fornire informazioni significative sulla moderazione dei contenuti. L'allegato II chiarisce che, poiché gli obblighi di comunicazione non sono gli stessi per i VLOP, i VLOSE, o i prestatori di servizi intermediari, tra gli altri, non tutti i campi dei modelli si applicheranno a tutti i tipi di prestatori di servizi.
Periodo di transizione
L'allegato II rileva inoltre che il 31 dicembre 2025 termina un periodo di transizione, per allineare le tempistiche di segnalazione dei prestatori di servizi intermediari, dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di piattaforme online con le scadenze dei VLOP e dei VLOSE. L'allegato II chiarisce le scadenze applicabili per i due diversi gruppi di fornitori di servizi di cui sopra durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2025.
Comunicazione ai sensi della legge sui servizi digitali.
L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi di intermediazione dei servizi impone ai prestatori di servizi intermediari di mettere a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili su qualsiasi attività di moderazione dei contenuti da essi intrapresa durante il periodo di riferimento. L'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali stabilisce inoltre i contenuti richiesti di tali relazioni, tra cui:
- informazioni sulla moderazione dei contenuti intrapresa di propria iniziativa dai fornitori, compreso l'uso di strumenti automatizzati, e sulle misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti; e
- per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti attraverso i sistemi interni di gestione dei reclami e, per i fornitori di piattaforme online, la base di tali reclami e le decisioni adottate in merito.
L'articolo 24, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali delinea le informazioni supplementari richieste che devono essere incluse nelle relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della legge sui servizi digitali.
Comunicazione ai sensi dei regolamenti di esecuzione.
Il regolamento di esecuzione stabilisce un periodo di rendicontazione annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre. I VLOP e i VLOSE devono pubblicare i loro rapporti sulla trasparenza ogni sei mesi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. Le relazioni devono essere pubblicate al più tardi due mesi dopo la conclusione di ciascun periodo di riferimento.
Le relazioni sulla trasparenza devono essere conservate per almeno cinque anni dopo la loro pubblicazione e rimanere disponibili al pubblico durante tale periodo. Quando i rapporti sulla trasparenza vengono aggiornati, devono essere chiaramente indicati che si tratta di una versione aggiornata insieme alle modifiche apportate.
L'allegato II del regolamento di esecuzione fornisce le istruzioni per la compilazione dei modelli di relazione di trasparenza. I modelli includono un modello quantitativo, per contenere informazioni quantitative leggibili dalla macchina sulla moderazione dei contenuti, e un modello qualitativo per fornire informazioni significative sulla moderazione dei contenuti. L'allegato II chiarisce che, poiché gli obblighi di comunicazione non sono gli stessi per i VLOP, i VLOSE, o i prestatori di servizi intermediari, tra gli altri, non tutti i campi dei modelli si applicheranno a tutti i tipi di prestatori di servizi.
Periodo di transizione
L'allegato II rileva inoltre che il 31 dicembre 2025 termina un periodo di transizione, per allineare le tempistiche di segnalazione dei prestatori di servizi intermediari, dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di piattaforme online con le scadenze dei VLOP e dei VLOSE. L'allegato II chiarisce le scadenze applicabili per i due diversi gruppi di fornitori di servizi di cui sopra durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2025.