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TUTELA DEI DATI PERSONALI

Consiglio UE: adottato in via definitiva il Regolamento procedurale per accelerare la gestione dei reclami transfrontalieri per la protezione dei dati.

Il Consiglio UE ha adottato nuove regole per migliorare la cooperazione tra le Autorità di protezione dei dati personali nazionali quando applicano il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), al fine di accelerare il processo di gestione dei reclami transfrontalieri per la protezione dei dati.

Le misure adottate semplificheranno le procedure amministrative relative, ad esempio, ai diritti dei querelanti o all'ammissibilità dei casi, rendendo così più efficiente l'applicazione del GDPR nei casi transfrontalieri.

Di seguito, si riportano alcuni degli elementi principali previsti dal nuovo Regolamento UE:

Ammissibilità: I requisiti per l'ammissibilità di un'azione transfrontaliera – la decisione se un reclamo soddisfa le condizioni per essere investigato – saranno armonizzati. Indipendentemente da dove nell'UE venga presentato un reclamo, l'ammissibilità sarà giudicata sulla base delle stesse informazioni.

Diritti dei querelanti e delle parti sotto indagine: Si applicheranno regole comuni per il coinvolgimento del denunciante nella procedura, il diritto di essere ascoltato per la società o organizzazione oggetto di indagine e il diritto di ricevere i risultati preliminari per esprimere le proprie opinioni al riguardo.

Procedura semplice di cooperazione: Per casi semplici, le autorità per la protezione dei dati possono decidere, per evitare oneri amministrativi, di risolvere le azioni senza ricorrere all'intero insieme di regole di cooperazione.

Scadenze: In futuro un'indagine non dovrebbe durare più di 15 mesi. Per i casi più complessi questa scadenza può essere prorogata di 12 mesi. Nel caso di una semplice procedura di cooperazione tra enti nazionali di protezione dei dati, l'indagine dovrebbe concludersi entro 12 mesi.

L'adozione da parte del Consiglio è il passo legislativo finale. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nel Diario Ufficiale dell'UE. Diventerà applicabile 15 mesi dopo la sua entrata in vigore.

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