Licenziamento del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO interno) dipendente del Titolare del trattamento per giusta causa: la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE nella causa C‑453/21.
Commentario alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C 453/2021 - Rubrica "Sotto la lente dell'autore".
SEAC Giuridica

La Corte chiarisce in via interpretativa due importanti aspetti: il primo, stabilendo che l’articolo 38, comma 3, seconda frase del RGPD deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possa rimuovere il responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che sia suo dipendente, solo per giusta causa, anche se la rimozione non è connessa all’adempimento dei compiti di tale DPO, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi del RGPD.
Quanto al secondo aspetto, in merito all’insorgere di conflitti di interessi del DPO che svolge anche altre funzioni, la Corte chiarisce che l’articolo 38, comma 6 del RGPD va interpretato nel senso che può configurarsi un «conflitto di interessi», ai sensi di tale disposizione, qualora il DPO sia incaricato di altri compiti o funzioni che lo portano a determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali presso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, ma tale circostanza va appurata a cura del giudice nazionale che stabilirà caso per caso, sulla base di una valutazione complessiva dei fatti pertinenti, in particolare della struttura organizzativa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e alla luce dell’insieme della normativa applicabile, ivi comprese eventuali politiche interne di questi ultimi.